IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  H,  punto 4, che
prevede,  che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico,
qualora  le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni
da  stabilirsi,  l'arricchimento  della partita «cuvee», nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera F,  punto 2, che
prevede,  qualora  le  condizioni  climatiche  lo richiedano, che gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
«V.Q.P.R.D.»;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione,  del  24 luglio  2000,  che  fissa  talune  modalita' di
applicazione  del  regolamento  (C.E.)  n.  1493/99  ed istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale, dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto   l'attestato   della   Direzione   regionale  agricoltura  -
Assessorato agricoltura ambiente e sviluppo sostenibile della regione
Emilia-Romagna, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2003, condizioni
climatiche  sfavorevoli, ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Emilia-Romagna,  provenienti dalle zone di produzione
delle  uve  atte  a  dare  i  seguenti  vini V.Q.P.R.D., per tutte le
tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli
specifici disciplinari di produzione:
    Albana di Romagna;
    Bosco Eliceo;
    Cagnina di Romagna;
    Colli Bolognesi;
    Colli Bolognesi Classico Pignoletto;
    Colli d'Imola;
    Colli Piacentini;
    Colli di Parma;
    Colli di Rimini;
    Colli di Scandiano e di Canossa;
    Lambrusco di Sorbara;
    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro;
    Lambrusco Salamino di Santa Croce
    Pagadebit di Romagna
    Reggiano;
    Reno;
    Sangiovese di Romagna;
    Trebbiano di Romagna.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato e rettificato o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 4 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate