IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, recante
«Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e
delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale»,  e  in
particolare  l'articolo 11,  comma 3,  il quale autorizza il Ministro
delle  finanze  a  stabilire, con uno o piu' decreti, le modalita' di
esercizio  del  controllo  relativo  alla  sussistenza  dei requisiti
formali  per  l'uso  della  denominazione di ONLUS, nonche' i casi di
decadenza  totale  o  parziale dalle agevolazioni previste dal citato
decreto  e  ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
stesso;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19 gennaio 1998,
recante    «Approvazione   del   modello   di   comunicazione   delle
organizzazioni   non   lucrative   di   utilita'  sociale,  ai  sensi
dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1997, n. 460»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000,
concernente  l'attivazione  delle  Agenzie  fiscali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
  Visti  gli  articoli 48,  comma  2,  del  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6
della   legge  27 luglio  2000,  n.  212,  recanti,  rispettivamente,
disposizioni  in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza
degli atti e semplificazione;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che   istituisce   il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001,  n.  329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale;
  Sentita,  ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato
decreto  del  Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale ha reso
il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                     Anagrafe unica delle ONLUS

  1.   L'iscrizione   all'anagrafe  unica  delle  Organizzazioni  non
lucrative   di   utilita'   sociale   (ONLUS)   istituita   ai  sensi
dell'articolo 11,  comma  1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati
alle  direzioni  regionali  dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito
territoriale  si  trova  il  domicilio  fiscale  dell'organizzazione,
previo    controllo   della   esistenza   dei   requisiti,   previsti
dall'articolo 10  del  predetto  decreto  legislativo,  ed ha effetto
costitutivo  del  diritto  ad usufruire delle agevolazioni fiscali di
cui allo stesso decreto.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
              «Art.  11  (Anagrafe  delle  ONLUS  e  decadenza  dalle
          agevolazioni). - 1.  E' istituita presso il Ministero delle
          finanze  l'anagrafe  unica  delle  ONLUS.  Fatte  salve  le
          disposizioni  contemplate  nel  regolamento  di  attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, in
          materia   di   istituzione   del  registro  delle  imprese,
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          7 dicembre  1995,  n.  581,  i  soggetti  che intraprendono
          l'esercizio  delle attivita' previste all'art. 10, ne danno
          comunicazione  entro trenta giorni alla direzione regionale
          delle  entrate  del  Ministero delle finanze nel cui ambito
          territoriale   si  trova  il  loro  domicilio  fiscale,  in
          conformita'  ad  apposito modello approvato con decreto del
          Ministro   delle  finanze.  La  predetta  comunicazione  e'
          effettuata  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
          predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'art.
          10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata
          ogni  successiva  modifica  che  comporti  la perdita della
          qualifica di ONLUS.
              2.  L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma
          1   e'   condizione   necessaria   per   beneficiare  delle
          agevolazioni previste dal presente decreto.
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da
          emanarsi,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
          di  esercizio  del  controllo relativo alla sussistenza dei
          requisiti  formali  per l'uso della denominazione di ONLUS,
          nonche'  i  casi  di  decadenza  totale  o  parziale  dalle
          agevolazioni  previste  dal  presente  decreto e ogni altra
          disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.».
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 48, del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445:
              «Art.   48   (Disposizioni   generali   in  materia  di
          dichiarazioni     sostitutive). - 1.    Le    dichiarazioni
          sostitutive  hanno la stessa validita' temporale degli atti
          che sostituiscono.
              2.  Le  singole  amministrazioni predispongono i moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che  gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare. Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le  amministrazioni  inseriscono  il richiamo alle sanzioni
          penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in
          atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate.  Il  modulo
          contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
          sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
          relativa formula nei moduli per le istanze.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212:
              «Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione). - 1.
          L'Amministrazione  finanziaria  deve assicurare l'effettiva
          conoscenza  da  parte  del  contribuente  degli  atti a lui
          destinati.  A tal fine essa provvede comunque a comunicarli
          nel  luogo  di  effettivo domicilio del contribuente, quale
          desumibile  dalle  informazioni  in  possesso  della stessa
          amministrazione   o   di  altre  amministrazioni  pubbliche
          indicate   dal   contribuente,  ovvero  nel  luogo  ove  il
          contribuente  ha  eletto  domicilio  speciale ai fini dello
          specifico  procedimento  cui  si  riferiscono  gli  atti da
          comunicare.  Gli  atti  sono  in  ogni  caso comunicati con
          modalita'  idonee a garantire che il loro contenuto non sia
          conosciuto  da  soggetti  diversi  dal  loro  destinatario.
          Restano  ferme le disposizioni in materia di notifica degli
          atti tributari.
              2.  L'amministrazione deve informare il contribuente di
          ogni  fatto  o circostanza a sua conoscenza dai quali possa
          derivare  il  mancato  riconoscimento  di un credito ovvero
          l'irrogazione  di una sanzione, richiedendogli di integrare
          o   correggere   gli   atti  prodotti  che  impediscono  il
          riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
              3.   L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative
          volte  a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione, le
          istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione
          siano  messi a disposizione del contribuente in tempi utili
          e  siano  comprensibili  anche  ai contribuenti sforniti di
          conoscenze  in  materia  tributaria  e  che il contribuente
          possa  adempiere  le  obbligazioni  tributarie con il minor
          numero  di  adempimenti  e  nelle forme meno costose e piu'
          agevoli.
              4.  Al  contribuente  non possono, in ogni caso, essere
          richiesti   documenti  ed  informazioni  gia'  in  possesso
          dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
          pubbliche  indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti ed
          informazioni  sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2
          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
          accertamento  d'ufficio  di  fatti,  stati  e  qualita' del
          soggetto interessato dalla azione amministrativa.
              5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
          dalla  liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
          qualora  sussistano  incertezze  su aspetti rilevanti della
          dichiarazione,  l'amministrazione finanziaria deve invitare
          il  contribuente,  a mezzo del servizio postale o con mezzi
          telematici,  a fornire i chiarimenti necessari o a produrre
          i  documenti  mancanti  entro un termine congruo e comunque
          non   inferiore  a  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta.  La  disposizione  si  applica  anche qualora, a
          seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
          rimborso  di imposta rispetto a quello ruolo di tributi per
          i  quali  il  contribuente  non  e' tenuto ad effettuare il
          versamento  diretto.  Sono  nulli i provvedimenti emessi in
          violazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23  del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.  300,  istitutivo  del
          Ministero dell'economia e delle finanze:
              «Art.     23     (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
          e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera
          c)  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 marzo  2001,  n. 329, recante norme per l'Agenzia per le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale:
              «2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere
          preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:
                a) iniziative  legislative  e  di  rilevanza generale
          riguardanti  la  promozione, l'organizzazione e l'attivita'
          delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
                b) individuazione      delle      categorie     delle
          organizzazioni,   del   terzo  settore  e  degli  enti  cui
          destinare contributi pubblici;
                c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di
          cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
          460;
                d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative
          sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
                e) riconoscimento     delle     organizzazioni    non
          governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
                f)  decadenza  totale  o  parziale delle agevolazioni
          previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».

          Nota all'art. 1:
            -   Per  l'art.  11,  comma  1  del  decreto  legislativo
          4 dicembre  1997,  n. 460, si veda il testo riportato nelle
          note alle premesse.