IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V lettera h), punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato VI lettera f), punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Piemonte,  con  il  quale  la  stessa  ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2003, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  «1.  Nella  campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Barbera  d'Asti»  con  esclusione  della tipologia «superiore» e
delle sottozone «Nizza», «Tinella» e «Colli Astiani»;
    «Barbera   del   Monferrato»   con   esclusione  della  tipologia
«superiore»;
    «Cortese dell'Alto Monferrato»;
    «Dolcetto d'Asti»;
    «Grignolino d'Asti»;
    «Monferrato»;
    «Piemonte»   con   esclusione   delle   tipologie   «Moscato»   e
«Brachetto»;
    «Colli Tortonesi» per la sola tipologia «Dolcetto»;
    «Dolcetto d'Acqui»;
    «Dolcetto d'Ovada».
  2.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  3.  Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle
zone  di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D.,
per  tutte  le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive
previste  dagli  specifici disciplinari di produzione, nella campagna
vitivinicola    2003/2004   e'   consentito   aumentare   il   titolo
alcolometrico volumico naturale:
    «Langhe»;
    «Dolcetto d'Alba»;
    «Dolcetto di Dogliani»;
    «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;
    «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;
    «Nebbiolo d'Alba»;
    «Barbera d'Alba» per la sola tipologia «Dolcetto»;
    «Roero»;
    «Verduno Pelaverga» o «Verduno».
  4.  Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  un  grado,  utilizzando  mosto  di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  5.  Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle
zone  di produzione delle uve atte a dare il vino a D.O.C.G. «Gavi» o
«Cortese  di  Gavi»,  le  operazioni  di  arricchimento, per tutte le
tipologie  previste  dal  disciplinare  di produzione, debbono essere
effettuate  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari
sopracitati  e  nel limite massimo di 1.5 gradi, utilizzando mosto di
uve  concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante
concentrazione  parziale,  fatte  salve  le  misure  piu' restrittive
previste dal disciplinare di produzione.
  6.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei  vini  spumanti V.Q.P.R.D. di cui ai precedenti
commi del presente articolo, sono autorizzate per le varieta' di vite
di seguito indicate:
    Albarossa,   Aleatico,   Ancellotta,   Arneis,  Avana,  Avarengo,
Barbera,  Barbera  b., Bonarda, Bussanello, Cabernet franc., Cabernet
sauvignon,  Chardonnay, Cillegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux
d'Henry,  Durasa,  Erbaluce,  Favorita,  Freisa,  Gamay,  Grignolino,
Lambrusca di alessandria, Malvasia di casorzo, Malvasia di schierano,
Malvasia  nera  lunga, Merlot, Moscato nero di acqui, Muller thurgau,
Nascette,  Nebbiolo,  Neretta  cuneese,  Neretto di Bairo, Pelaverga,
Pelaverga  Piccolo,  Pinot  bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa,
Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruche', Sangiovese, Sauvignon,
Sylvaner  verde,  Syrha,  Timorasso,  Traminer  aromatico,  Uva rara,
Uvalino, Vespolina.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato,  o  mediante  concentrazione  parziale,  fatte  salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 9 settembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate