IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 3600/92 della Commissione dell'11
dicembre  1992,  relativo  alle  disposizioni  per l'attuazione della
prima  fase  del  programma  di  cui  all'art.  8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con  il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
in   cui   figurano   anche  il  2,4-DB,  beta-ciflutrin,  ciflutrin,
iprodione,  linuron,  idrazide  maleica e pendimetalin da valutare ai
fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la  direttiva  2003/31/CE  della  Commissione dell'11 aprile
2003,   concernente   l'inclusione   delle  sostanze  attive  2,4-DB,
beta-ciflutrin,  ciflutrin,  iprodione,  linuron,  idrazide maleica e
pendimetalin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/31/CE  della  Commissione con l'inclusione delle sostanze attive
2,4-DB,   beta-ciflutrin,  ciflutrin,  iprodione,  linuron,  idrazide
maleica  e  pendimetalin,  nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE,
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/31/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive
2,4-DB,   beta-ciflutrin,  ciflutrin,  iprodione,  linuron,  idrazide
maleica  e  pendimetalin  nel  relativo  rapporto di riesame, messo a
disposizione degli interessati,
  Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive 2,4-DB,
beta-ciflutrin,  ciflutrin,  iprodione,  linuron,  idrazide maleica e
pendimetalin   si  devono  applicare  i  principi  uniformi  previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla
data di entrata in vigore della direttiva 2003/31/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione,
linuron,  idrazide  maleica  e pendimetalin sono iscritte, fino al 31
dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  con  la  definizione  chimica  ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.