Art. 1.
Soggetti
1. I finanziamenti sono concessi a fronte delle attivita' miranti
alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani di
cui alla legge n. 84 del 2001 a favore di:
organizzazioni internazionali ed organismi istituiti per
l'esecuzione di intese o di accordi raggiunti in sede internazionale;
enti italiani pubblici e privati senza scopo di lucro.