IL COMMISSARIO AD ACTA
                    ex art. 86, legge n. 289/2002
  Vista  la  legge  del  19  dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n.
415,  con  cui  e'  stata,  fra l'altro, disposta la soppressione del
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3
aprile   1993,   che   trasferisce,   in  particolare,  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla  ricostruzione  dei  territori della Campania e della Basilicata
colpiti  dagli  eventi  sismici  del 1980-1981, per la parte relativa
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica, di concerto con il Ministero dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ed   in   particolare   l'art.   1,  relativo  al
trasferimento  delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli
27  e  39  del  testo  unico approvato con decreto legislativo del 30
marzo   1990,   n.  76,  svolte  dalla  Gestione  separata  terremoto
costituita  presso  la  soppressa  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo  del  Mezzogiorno  ai  sensi dell'art. 13 della legge del 10
febbraio 1989, n. 48;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in  data  22  giugno  1993,  con  il quale e' stata
individuata  la Direzione generale della produzione industriale quale
ufficio  del  Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni
trasferite  ai  sensi  del  citato  art. 12, primo comma, del decreto
legislativo n. 96/1993;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  220 del
28 marzo  1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante
norme  sulla  riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale
generale    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  e'  stata individuata, all'art. 7, la Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi alle imprese per le
competenze  relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al
decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce
il Ministero delle attivita' produttive;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del   21   luglio   2000   di
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del  M.I.C.A.  che  attribuisce  all'Ufficio  B5 della D.G.C.I.I., il
completamento degli interventi nelle aree terremotate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Vista  la  legge  n.  289  del  27  dicembre  2002 che, all'art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di  cui  alla  legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un
Commissario   ad acta   al   fine  della  definitiva  chiusura  degli
interventi  infrastrutturali  di  cui  all'art.  32  della  legge  n.
219/1981;
  Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministero delle attivita'
produttive  di  nomina  del  sottoscritto  quale  Commissario ad acta
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14 aprile  2003 - Ufficio di
controllo  atti  Ministeri  delle attivita' produttive, registro n. 1
Attivita'  produttive,  foglio  n.  265 - e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
  Visto  che,  ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n.
289/2002,  il  Commissario ad acta deve provvedere, tra l'altro, alla
consegna  definitiva  delle  opere  collaudate  agli enti destinatari
preposti alla relativa gestione;
  Vista  la  situazione  delle  opere  collaudate  e  non  consegnate
definitivamente   agli  enti  destinatari,  nonche'  lo  stato  delle
relative procedure espropriative;
  Vista  la  Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il
Ministro  designato  -  Concedente  -  ed  il  Consorzio  CO.IN.PA. -
Concessionario,  con  la quale sono state disciplinate le modalita' e
fissati  i  compensi  per  la programmazione e la realizzazione delle
opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Palomonte;
  Visto  il  decreto del Ministro Segretario di Stato del 29 novembre
1982  con il quale e' stato approvato con prescrizioni il progetto di
massima del nucleo industriale di Palomonte;
  Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato del 16 marzo 1983
con il quale e' stato approvato, in linea tecnica e con prescrizioni,
il  progetto  esecutivo, ai soli fini della individuazione delle aree
da urbanizzare;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile  dell'8 gennaio 1986 con il quale e' stato approvato, in linea
tecnica  e  con  prescrizioni,  il  progetto  esecutivo adeguato alle
prescrizioni  impartite  dal  Ministro designato con il provvedimento
sopra citato;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile  del 7 aprile 1986 con il quale e' stato approvato il progetto
di  massima riguardante la realizzazione della strada di collegamento
del  nucleo  industriale  di  Palomonte  con lo svincolo di Sicignano
sulla autostrada SA-RC;
  Visto  l'atto  aggiuntivo  stipulato  in data 29 maggio 1986 tra il
capo  dell'Ufficio  speciale  ed il concessionario con il quale si e'
provveduto ad adeguare i contenuti della Convenzione del 14 settembre
1982;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione
civile  del  21 luglio 1986 con il quale e' stato approvato, in linea
definitiva,  il progetto esecutivo dell'area industriale di Palomonte
e della strada di collegamento del Nucleo industriale con lo svincolo
di Sicignano sulla autostrada SA-RC;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione
civile  del  16  febbraio  1987  con  il  quale e' stato approvato il
progetto  esecutivo relativo all'innesto della viabilita' di progetto
sulla ss. Basentana;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
504/CO  del 4 luglio 1988 con il quale e' stato approvato il progetto
di variante n. 1;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
636/32/CO  del  30  giugno  1989  con  il quale e' stato approvato il
progetto di variante n. 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
649/32/CO  del  30  giugno  1989  con  il quale e' stato approvato il
progetto di variante n. 3;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  n.  18/GST/MICA del 4 febbraio 1994 con il quale e'
stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4/bis;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 185/GST/MICA del 27 novembre 1996 con il quale e'
stata approvata la perizia di variante tecnica n. 5;
  Visto  che  in  data  10  settembre  1997 e' stato stipulato tra il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato ed il
Consorzio  CO.IN.PA.  l'Atto  di  transazione con il quale sono state
definite, relativamente al progetto in argomento, sia la controversia
gia'  assoggettata  a  giudizio  di  un  Collegio  arbitrale con lodo
emesso,  ma impugnato da entrambe le parti, in data 21, 22 e 23 marzo
1995,  sia  quella  dedotta  con  le  riserve  iscritte nei documenti
contabili e con domande diverse;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  n.  185/GST/MICA  del 6 luglio 1998 con il quale e'
stato  approvato,  acquisito  il  parere  favorevole  dell'Avvocatura
Generale  dello Stato espresso in data 22 maggio 1998, il citato Atto
di transazione sottoscritto in data 10 settembre 1997;
  Visto  il  verbale  in data 30 marzo 1996 con il quale il Consorzio
CO.IN.PA.    ha   consegnato   provvisoriamente   all'Amministrazione
provinciale  di  Salerno  la  strada di collegamento autostradale tra
l'area  industriale  di  Palomonte  e  lo  svincolo  autostradale  di
Sicignano degli Alburni;
  Vista   la  relazione  e  certificato  di  collaudo  redatto  dalla
Commissione  di collaudo in data 10 aprile 2000 approvato con decreto
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato n.
29/B5/MICA del 23 febbraio 2001;
  Considerato  che  la  procedura espropriativa risulta terminata con
atto del 6 luglio 2001;
  Vista la propria comunicazione n. 170 del 23 luglio 2003 effettuata
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 7 della legge n. 241 del 7
agosto 1990 e seguenti modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che  nei termini assegnati con la citata comunicazione
non sono pervenute osservazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti
l'intervenuta  approvazione  del  collaudo  tecnico-amministrativo  e
l'avvenuto  completamento  delle  procedure  espropriative  di cui in
premessa,    e'    consegnata   definitivamente   all'Amministrazione
provinciale  di  Salerno,  la  bretella  di  collegamento  tra l'area
industriale  di  Palomonte  e  lo  svincolo autostradale di Sicignano
degli Alburni - Prog. n. 39/40/6014.