IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti   gli  articoli 3  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  1982,  n.  470  e successive modificazioni, di
attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle
acque di balneazione;
  Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  richiesta  della  regione  Umbria volta ad ottenere, per
l'anno  2003  per  le  acque  del lago Trasimeno, la deroga al valore
limite  per  il  parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  al  riguardo dalla regione
Umbria;
  Ritenuto  che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita'
stabilite  dal  predetto  art.  9  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 470/1982;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 15 aprile 2003;
                              Decreta:
  Il  valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e
successive  modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione
del lago Trasimeno, per il solo anno 2003, a 0,50 m.
    Roma, 22 settembre 2003
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli