IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi
del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive,  provvede ad adeguare le indicazioni contenute
nell'articolo   stesso   alle   direttive   emanate   in  materia  di
etichettatura dall'Unione europea;
  Visto   il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  339,  ed  in
particolare  il  comma  4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo
stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione
europea;
  Vista  la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003
che  determina  l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni
di  etichettatura  per  i  parametri  delle  acque minerali naturali,
nonche'  le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono
per  il  trattamento  delle  acque minerali naturali e delle acque di
sorgente;
  Considerato  che  la  predetta  direttiva precisa, tra l'altro, che
l'etichettatura  delle  acque  minerali  naturali,  trattate con aria
arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura
che   informi   sufficientemente   i   consumatori   sul  trattamento
realizzato, che tale indicazione di etichettatura e' applicabile alle
acque  di  sorgente,  trattate  con  aria  arricchita  di  ozono, ed,
altresi',  che,  al  fine  di  proteggere  i lattanti ed i bambini in
tenera  eta',  e' opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura
per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore
a  determinate  concentrazioni,  che  sia  facilmente visibile per il
consumatore;
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla predetta direttiva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Indicazioni in etichetta circa il contenuto
               di fluoro nelle acque minerali naturali
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo
25 gennaio  1992,  n.  105, e successive modifiche, le acque minerali
naturali,  la  cui  concentrazione di fluoro e' superiore a 1,5 mg/L,
devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene piu'
di  1,5  mg/L  di  fluoro: non ne e' opportuno il consumo regolare da
parte  dei  lattanti  e  dei bambini di eta' inferiore a sette anni».
Detta  indicazione  deve  figurare  in  prossimita'  immediata  della
denominazione  dell'acqua  minerale naturale, in caratteri nettamente
visibili.
  2.  Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione
della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c),
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  e  successive
modifiche,  deve  riportare  anche la concentrazione reale di fluoro,
risultante dalle analisi effettuate.