Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  «Allex»  -  desloratadina  -  autorizzata  con  procedura
centralizzata  europea  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri:
      EU/1/100/159/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale;
      EU/1/100/159/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.
    Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

                        IL DIRIGENTE GENERALE
                  della valutazione dei medicinali
                      e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 15 gennaio 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano «Allex desloratadina»;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE»;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto  il  parere  espresso nelle sedute dell'8/9 aprile 2003 e del
10/11 giugno 2003 dalla Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Allex  desloratadina»
debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Alla  specialita'  medicinale  ALLEX desloratadina nelle confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:
    5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale; A.I.C. 035202011/E
(in base 10), 11L8YV (in base 32);
    5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale; A.I.C. 035202023/E
(in base 10), 11L8Z7 (in base 32).