IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la quale la dott.ssa Mandic Vesna, cittadina
jugoslava,    ha    chiesto   il   riconoscimento   del   titolo   di
specializzazione  in  medicina  fisica e riabilitazione conseguito in
Serbia,  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico
specialista in medicina fisica e riabilitativa;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  D.D.  in  data  3  luglio  2003  con  il  quale e' stato
disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio
2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la dott.ssa Mandic
Vesna e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento  del titolo di medico specialista in medicina fisica e
riabilitazione;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1. Il   titolo   di   specializzazione   in   medicina   fisica   e
riabilitazione  rilasciato  in data 1996 dall'Universita' degli studi
di Novi Sad (Repubblica di Serbia) alla dott.ssa Mandic Vesna, nata a
Novi   Sad  (Serbia)  il  25 marzo  1966,  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello svolgimento delle attivita'
sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale nei limiti
consentiti dalla vigente legislazione in materia.
  2. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola