IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Campania degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    piogge  alluvionali  dal  6 gennaio 2003 al 5 febbraio 2003 nelle
province di Benevento e Salerno;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per   effetto   dei  danni  alle  strutture
interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  interaziendali,  opere  di  bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, cui possono trovare applicazione le
specificate  provvidenze  della  legge  14 febbraio 1992, n. 185, nel
testo   modificato  dal  decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
    Benevento:  piogge  alluvionali  dal 7 gennaio 2003 al 5 febbraio
2003  -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera a), nel
territorio   dei   comuni  di  Apice,  Apollosa,  Arpaise,  Baselice,
Benevento,    Bucciano,   Buonalbergo,   Castelfranco   in   Miscano,
Castelpagano,  Castelvenere,  Castelvetere  in  Val  Fortore, Cerreto
Sannita,  Circello,  Colle  Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio,
Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi,
Melizzano,  Molinara,  Montefalcone  di Val Fortore, Morcone, Paduli,
Pago   Veiano,   Paupisi,   Pesco  Sannita,  Pietraroja,  Reino,  San
Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San
Marco  dei  Cavoti,  San Salvatore Telesino, Sant'Arcangelo Trimonte,
Santa Croce del Sannio, Solopaca, Torrecuso, Vitulano;
    piogge  alluvionali  dal  7 gennaio  2003  al  5 febbraio 2003  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei   comuni   di   Bonea,   Bucciano,  Campoli  del  Monte  Taburno,
Castelfranco  in  Miscano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore,
Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore,
Forchia,  Fragneto  l'Abate,  Frasso  Telesino, Melizzano, Pannarano,
Paolisi,  Paupisi,  San  Bartolomeo  in  Galdo,  San  Lorenzello, San
Salvatore  Telesino,  Sant'Agata  de Goti,  Solopaca,  Tocco  Caudio,
Torrecuso;
    Salerno: piogge alluvionali dal 6 gennaio 2003 al 12 gennaio 2003
-  provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei  comuni  di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelcivita,
Castiglione  dei  Genovesi,  Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana,
Monte   San   Giacomo,   Montecorvino  Pugliano,  Ottati,  Pisciotta,
Postiglione,  San  Gregorio  Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Sassano,
Torre Orsaia, Tortorella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno