IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2003, concernente: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003; Considerato che per mero errore materiale e' stato indicato al comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, fra i V.Q.P.R.D. che possono utilizzare la pratica dell'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale, la tipologia «Dolcetto» per la denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»; Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 3 dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 settembre 2003 sopracitato, con la previsione della possibilita' dell'utilizzo della pratica dell'arricchimento per la denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»; Decreta: Articolo unico Il terzo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 settembre 2003, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte», e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto: «Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione, nella campagna vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale: "Langhe"; "Dolcetto d'Alba"; "Dolcetto di Dogliani"; "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba"; "Dolcetto delle Langhe Monregalesi"; "Nebbiolo d'Alba"; "Barbera d'Alba"; "Roero"; "Verduno Pelaverga" o "Verduno"». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2003 Il direttore generale: Abate