IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi
gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2003, concernente:
«Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini
V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione
Piemonte», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
218 del 19 settembre 2003;
Considerato che per mero errore materiale e' stato indicato al
comma 3 dell'articolo unico del sopracitato decreto, fra i V.Q.P.R.D.
che possono utilizzare la pratica dell'arricchimento del titolo
alcolometrico volumico naturale, la tipologia «Dolcetto» per la
denominazione di origine controllata «Barbera d'Alba»;
Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del comma 3
dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 settembre 2003
sopracitato, con la previsione della possibilita' dell'utilizzo della
pratica dell'arricchimento per la denominazione di origine
controllata «Barbera d'Alba»;
Decreta:
Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale
9 settembre 2003, recante: «Autorizzazione all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003
destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola
2003/2004, nella regione Piemonte», e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto:
«Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle
zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D.,
per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive
previste dagli specifici disciplinari di produzione, nella campagna
vitivinicola 2003/2004 e' consentito aumentare il titolo
alcolometrico volumico naturale:
"Langhe";
"Dolcetto d'Alba";
"Dolcetto di Dogliani";
"Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba";
"Dolcetto delle Langhe Monregalesi";
"Nebbiolo d'Alba";
"Barbera d'Alba";
"Roero";
"Verduno Pelaverga" o "Verduno"».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2003
Il direttore generale: Abate