IL DIRETTORE GENERALE dell'autotrasporto di persone e cose Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Sivizzera; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000; Visto il decreto dirigenziale del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2002; Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000; Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attivita' dell'amministrazione; Considerato che e' opportuno che il contingente oltre all'attribuzione a titolo di quota venga attribuito in parte a titolo precario per l'anno 2004 alle imprese interessate; Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2004 al 70% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003; Decreta: Art. 1. Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, con un minimo di 24 autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 70%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate. Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle utilizzate entro il 30 settembre 2003 e restituite entro e non oltre il 23 ottobre 2003. Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito. Per ottenere la restante parte l'impresa dovra' restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovra' richiedere il saldo entro il 30 giugno 2004; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sara' ridotto in percentuale rapportando la quantita' delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verra' presentata.