IL DIRETTORE GENERALE
                dell'autotrasporto di persone e cose

  Visto  il  regolamento  n.  2888/2000  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  18 dicembre  2000,  relativo  alla ripartizione delle
autorizzazioni   per  la  circolazione  degli  automezzi  pesanti  in
Sivizzera;
  Visto  il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale del 18 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2002;
  Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;
  Considerato  che  la  distribuzione  delle  autorizzazioni in quote
garantisce  una  migliore programmazione alle imprese ed una maggiore
razionalizzazione dell'attivita' dell'amministrazione;
  Considerato   che   e'   opportuno   che   il   contingente   oltre
all'attribuzione a titolo di quota venga attribuito in parte a titolo
precario per l'anno 2004 alle imprese interessate;
  Ritenuto,  quindi,  opportuno  limitare l'assegnazione in quota per
l'anno  2004  al  70% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal
1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  imprese  che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese
in media nel periodo che va dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003,
con  un  minimo di 24 autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione
di  una  quota  Svizzera  pari  al  70%, arrotondato per eccesso, del
numero di autorizzazioni utilizzate.
  Le  autorizzazioni  valutate  ai fini dell'attribuzione delle quote
Svizzera  saranno solo quelle utilizzate entro il 30 settembre 2003 e
restituite entro e non oltre il 23 ottobre 2003.
  Le  autorizzazioni  sono  attribuite  alle imprese in due parti, la
prima  delle  quali  corrispondente  al  50% dell'intero quantitativo
attribuito.
  Per   ottenere   la  restante  parte  l'impresa  dovra'  restituire
utilizzato  il  60%  della  prima  parte  di  autorizzazioni e dovra'
richiedere  il  saldo entro il 30 giugno 2004; qualora la domanda per
ottenere  la  seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista,
il  numero  di autorizzazioni attribuito sara' ridotto in percentuale
rapportando  la  quantita'  delle autorizzazioni al periodo dell'anno
rimanente  rispetto  alla  data  in  cui la richiesta di saldo verra'
presentata.