Al  Ministero  politiche agricole e
                                  forestali   -   Direzione  generale
                                  delle   politiche   comunitarie   e
                                  internazionali  -  Div.  PAGRIVI  -
                                  Div. FEOGA
                                  All'AVEPA
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'UNITAB
                                  All'O.N.T.
                                  Alla   Coldiretti   -  Dipartimento
                                  economico
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla F.Agr.I.
                                  Alla                Confcooperative
                                  federagroalimentari
                                  All'ANCA Lega Coop
                                  Alla O. I. Interbright
                                  Alla O. I. Interorientali
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  tabacco
                                  Alla S.G.S. Italia S.r.l.
                                  AlIAGRISIAN - Ufficio tecnico
                                      e p.c.:
                                  Al  Comando carabinieri - Politiche
                                  agricole

  In  applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento
U.E.  n.  2848  della  Commissione del 22 dicembre 1998 - titolo II -
capitolo  I,  e dal regolamento U.E. n. 2162/99 della Commissione del
12 ottobre  1999  che  modifica  il  regolamento  U.E. n. 2848/98, si
riportano  di  seguito  le  modalita' operative a cui le associazioni
devono  ottemperare,  ai  fini del riconoscimento, o del mantenimento
dello stesso per il raccolto 2004.
                     Obblighi dell'associazione.
  L'associazione deve:
    a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
    b) essere  stata  costituita  al  fine  di  adeguare in comune la
produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
    c) determinare  e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di
produzione  e  d'immissione  sul  mercato,  segnatamente  per  quanto
riguarda  la  qualita'  dei  prodotti  e  l'applicazione  di pratiche
colturali,  nonche'  procedere eventualmente all'acquisto di sementi,
concimi e altri mezzi di produzione;
    d) disporre  di  uno  statuto  che ne disciplini l'attivita' e ne
limiti  le  finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve
prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
      di  immettere  sul  mercato  tutta  la  produzione destinata ad
essere commercializzata tramite l'associazione;
      di conformarsi alle norme comuni di produzione;
  Il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:
    1)  l'associazione  di produttori non puo' esercitare l'attivita'
di prima trasformazione del tabacco;
    2)  un  produttore  di  tabacco  non  puo'  appartenere a piu' di
un'associazione;
    e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati
di quote per una quantita' non inferiore a 2.700 tonnellate;
    f) prevedere  nello  statuto,  disposizioni  che attribuiscono ai
membri  la facolta' di recedere dall'associazione, con effetto per il
raccolto successivo, a condizione che:
      siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
      ne   diano  comunicazione  scritta  all'associazione  entro  il
31 ottobre  (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data
di invio della comunicazione di recesso).
  Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative
o  regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione
o  i  suoi  creditori,  in  determinati  casi,  contro le conseguenze
finanziarie  che  potrebbero  derivare dal recesso dei membri, ovvero
impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;
    g) escludere,  all'atto  della  costituzione  e  per tutte le sue
attivita',  qualsiasi  discriminazione contraria al funzionamento del
mercato   comune   e  all'attuazione  degli  obiettivi  generali  del
Trattato,  e  in  particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla
nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
      dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
      dei suoi partner economici;
    h) avere   personalita'   giuridica   o  possedere  la  capacita'
necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto
di diritti e di obblighi;
    i) tenere  una  contabilita'  tale  da  permettere  all'autorita'
competente  di  esercitare  un  controllo completo sull'utilizzazione
dell'aiuto specifico;
    j) non  avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio'
sia  necessario  al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art.
39 del Trattato;
    k) prevedere  inoltre  nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi
membri  l'osservanza  delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al
piu' tardi a decorrere dalla data:
      dalla quale ha effetto il riconoscimento;
      dalla   loro   adesione,   qualora   sia  stata  posteriore  al
riconoscimento.
  Relativamente  alla lettera e), si fa presente che con circolari n.
167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il Mi.P.A.F., in
applicazione  della  normativa comunitaria ha fissato per il raccolto
1999  il  limite  quantitativo  a tonnellate 2.700. Considerato che a
tutt'oggi  non  e'  stata  emanata  alcuna disposizione che vari tale
limite  quantitativo, anche per il raccolto 2004 viene considerato il
limite  quantitativo  di  2.700  tonnellate,  gia'  stabilito  per  i
raccolti dal 1999 al 2004.
  Relativamente alla lettera g), si evidenzia che il regolamento U.E.
della  Commissione  n.  2162/99  del  12 ottobre 1999 ha integrato le
disposizioni   stabilite  all'art.  3  del  regolamento  n.  2848/98,
prevedendo  che  l'associazione  di  produttori  puo' limitare il suo
campo  d'attivita'  ad  alcune zone di produzione. In questo caso, un
singolo   produttore   che   produce  tabacco,  sia  all'interno  che
all'esterno  delle  zone  di  produzione  in questione, puo' tuttavia
diventare  membro di tale associazione di produttori per la totalita'
della  sua  produzione,  a condizione che la parte principale di essa
provenga   dalle  zone  di  produzione  di  competenza  della  stessa
associazione.
                      Domanda e documentazione.
  Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi
al riconoscimento:
    le  associazioni  che  richiedono  il riconoscimento per la prima
volta  dovranno  far  pervenire al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio
ortofrutta tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e non oltre
il  23 ottobre  2003 (a tal fine fara' fede il timbro di accettazione
dell'AGEA) la seguente documentazione:
      1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante,
con  allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e
copia  del  documento  attestante  il possesso della partita I.V.A. e
codice fiscale;
      2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'associazione;
      3)  atto  costitutivo  e  statuto  aggiornato  di  ogni singola
cooperativa e/o associazione aderente;
      4) estratto autentico del libro dei soci dell'associazione e di
ogni singola cooperativa e/o associazione aderente;
    le  associazioni di produttori gia' riconosciute, in applicazione
del  regolamento  n.  2848/98  e  del  regolamento n. 2162/99, per il
raccolto   2003,   al   fine   di   ottenere   il   mantenimento  del
riconoscimento,  dovranno far pervenire al seguente indirizzo: AGEA -
Ufficio  ortofrutta  tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro e
non  oltre  il 15 novembre 2003 (fara' fede il timbro di accettazione
dell'AGEA), la seguente documentazione:
      1)  domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto
2004,  firmata  dal  legale rappresentante, con allegata la copia del
documento  di  riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se
la  propria  base  associativa ha subito variazioni o meno rispetto a
quella gia' in possesso dell'AGEA per il raccolto 2003;
      2)  modifiche  apportate  all'atto  costitutivo  e allo statuto
dell'associazione,   intervenute  successivamente  al  riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2003;
      3)   atto   costitutivo   e   statuto  aggiornato  delle  nuove
cooperative  e/o  associazioni  che  hanno aderito successivamente al
riconoscimento ottenuto per il raccolto 2003;
      4)  estratto autentico del libro soci della singola cooperativa
e/o associazione aderente di cui al punto 3.
  Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento
per  la  prima  volta,  che  quelle  richiedenti  il mantenimento del
riconoscimento,  in  quanto  gia'  riconosciute per il raccolto 2003,
sono tenute:
    a) a  corredare  il  fascicolo  aziendale  del  produttore con le
domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
    b) ad aggiornare il libro soci.
  I    produttori   che   hanno   comunicato   il   proprio   recesso
all'associazione  di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa
fede  la  comunicazione  di  recesso con timbro postale della data di
invio),  con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare
il  recesso  stesso.  Tali  produttori  possono  aderire, nuovamente,
all'associazione  alla  quale  hanno  trasmesso  la  comunicazione di
recesso.
  L'AGEA  non  validera'  le  posizioni  associative per i produttori
aderenti  a  piu'  associazioni.  Essi potranno quindi sottoscrivere,
esclusivamente, contratti diretti con le imprese di trasformazione.
                 Albo soci: procedure informatiche.
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  15 novembre  2003, in base alle
domande  di adesione o alle comunicazioni di recesso effettuate entro
il  31  ottobre,  sono  disponibili sia per le associazioni che hanno
presentato  la  domanda  di  riconoscimento  sia per quelle che hanno
richiesto il mantenimento del riconoscimento.
  E'  abilitato  per  le associazioni di produttori gia' riconosciute
per  il  raccolto  2003, in applicazione del regolamento n. 2848/98 e
del  regolamento  n.  2162/99,  l'inserimento delle comunicazioni del
recesso e dell'adesione fino al 18 novembre 2003.
  Per  le associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta, al
fine  dell'ottenimento  del  riconoscimento  per  il  raccolto  2004,
saranno   disponibili  delle  postazioni  operative  presso  la  sede
dell'AGEA - Roma - via Palestro, 81, a far data dal 28 ottobre e fino
al    18 novembre    2003.    Successivamente   all'ottenimento   del
riconoscimento,  queste  ultime  saranno collegate on-line con l'AGEA
dalla propria sede.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   15 dicembre   2003,   emettera'   il   provvedimento  di
riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai
predetti  «Obblighi  dell'associazione»  e comunichera', con apposita
nota,  alle  associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il
non riconoscimento.
  Si  precisa,  infine,  che i produttori soci delle associazioni non
riconosciute  in  base  ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono
liberi  di  associarsi  ad associazioni riconosciute entro il termine
del 23 gennaio 2004, termine fissato nel rispetto del disposto di cui
all'art. 5, punto 3 del regolamento U.E. n. 2848/98.
  Le  associazioni  che non rispondono ai requisiti di riconoscimento
alla  data del 15 novembre 2003 potranno ripresentare domanda, intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  per  il  raccolto  2004, all'AGEA -
Ufficio  ortofrutta tabacco - via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro il
23  gennaio  2004,  termine  ultimo  fissato  nel  rispetto di quanto
disposto  dall'art. 5, punto 3 del regolamento U.E. n. 2848/98 (a tal
fine fara' fede il timbro di accettazione dell'AGEA).
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  23 gennaio  2004  (in base alle
domande  di  adesione  o  alle  comunicazioni  di  recesso),  saranno
disponibili   dal   26 gennaio   al   31 gennaio  2004,  sia  per  le
associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento,
che per quelle gia' riconosciute per il raccolto 2004.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   10 febbraio   2004,   emettera'   il   provvedimento  di
riconoscimento  per  le associazioni che hanno ripresentato domanda e
che   possiedono   i   requisiti   di   cui   ai  predetti  «Obblighi
dell'associazione»   e   comunichera',   con   apposita   nota,  alle
associazioni  che  non  possiedono  i predetti requisiti, il rigetto.
Aggiornera'  la base associativa delle associazioni gia' riconosciute
per il raccolto 2003.
  Le   associazioni   che   hanno  ripresentato  la  domanda  per  il
riconoscimento  e  non possiedono i requisiti richiesti alla data del
23 gennaio 2004, per il raccolto 2004 non potranno piu' richiederlo.
  I  produttori  appartenenti  ad  associazioni non riconosciute alla
data  del  23 gennaio 2004 e i produttori in regola con il recesso al
31 ottobre  2003  e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una
associazione  riconosciuta,  potranno  aderire  entro  e non oltre il
19 febbraio 2004.
  L'AGEA,  al  fine  di aggiornare la base sociale delle associazioni
riconosciute  a  tutto  il  23 gennaio  2004, rendera' disponibili le
procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line a tutto il
21 febbraio 2004.
          Effetti dei riconoscimenti sulla contrattazione.
  L'AGEA entro febbraio 2004:
    1)   attribuira'   gli   attestati  di  quota  alle  associazioni
riconosciute in base alla sommatoria dei quantitativi degli attestati
di  quota  di  ogni  singolo  socio aderente e le stesse associazioni
potranno  sottoscrivere  contratti  di coltivazione con le imprese di
trasformazione riconosciute;
    2)  attribuira'  gli attestati di quota ai singoli produttori non
aderenti. Questi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con
le imprese di trasformazione direttamente;
    3)  attribuira'  gli  attestati  di  quota  alle  associazioni di
produttori  non  riconosciute, solo se queste possiedono direttamente
una  quota  attribuita  in  base  a  quanto  disposto dall'art. 1 del
regolamento  (CE)  2848/98.  Le  stesse  potranno  sottoscrivere  gli
impegni   di   coltivazione   con   l'associazione   riconosciuta  di
appartenenza,   oppure,   se  non  aderenti,  dovranno  stipulare  il
contratto   di   coltivazione   direttamente   con   le   imprese  di
trasformazione, come i produttori non associati.
  Per  quanto  sopra  esposto,  le associazioni non riconosciute alle
quali  l'AGEA  non  attribuira' una quota di produzione, non potranno
sottoscrivere  impegni  di  coltivazione  per  i  propri associati e,
pertanto,  questi  ultimi  dovranno  sottoscrivere  l'impegno  stesso
direttamente  con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica
contrattuale  che  l'AGEA  predisporra'  per  il  raccolto 2004, e il
prezzo  del tabacco consegnato dai predetti produttori, dovra' essere
pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.
  Tale   disposizione  non  si  applica  alle  cooperative  socie  di
associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere
l'impegno  di  coltivazione  anche per i propri associati e ricevere,
dalle  predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco
consegnato  dai  propri associati per la successiva distribuzione dei
pertinenti importi ai soci stessi.
  Resta  ferma  la  disposizione  che, l'importo dovuto ai produttori
soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne
di  tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione
di produttori riconosciuta.
    Roma, 3 ottobre 2003

                              Il titolare dell'ufficio monocratico
                                            Gulinelli