IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive
n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario,
ostetrica, architetto, farmacista e medico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali e per
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: "dello stesso livello di
formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di livello di formazione
equivalente";
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Formazione regolamentata). - 1. Si definisce
formazione regolamentata qualsiasi formazione:
direttamente orientata all'esercizio di una determinata
professione e
consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in
un'universita' o in un altro istituto di livello di formazione
equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel
tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di
studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione
professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono
essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo
o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica
se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata";
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della
propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).";
e) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di
adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura
di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro
valenza ai fini l'esercizio della professione.";
f) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua
italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito
della procedura di cui all'articolo 12.";
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1.
Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono
definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali
ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.";
h) l'articolo 11, comma 1, e' modificato come segue:
1) alla lettera a) dopo la parola: "decreto" sono inserite le
seguenti: " , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)";
2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore
junior;";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;";
i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato
membro d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le
conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti
assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che
l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari
in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita'
e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di
data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.";
l) l'allegato A e' sostituito dall'allegato I del presente
decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001». L'art. 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del
20 marzo 2000. relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2001/19/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 206 del 31 luglio 2001.
- La direttiva 89/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
019 del 24 gennaio 1989.
- La direttiva 77/452/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 77/453/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 78/686/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/687/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/1026/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 78/1027/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 80/154/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 093 del 10 aprile 1980.
- La direttiva 80/155/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 046 del 21 febbraio 1980.
- La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 072 del 21 marzo 1966.
- La direttiva 85/432/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 85/433/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 93/16/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
165 del 7 luglio 1993.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
«Attuazione della direttiva 84/48/CE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni». Il testo dell'art. 1, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione
professionale acquisiti nella Comunita' europea). - 1. Alle
condizioni stabilite dalle disposizioni del presente
decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da
un Paese membro della Comunita' europea attestanti una
formazione professionale al cui possesso la legislazione
del medesimo Stato subordina l'esercizio di una
professione.
2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino
comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratore autonomo o dipendente, della professione
corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha
rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono
l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo
un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre
anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto di istruzione superiore o in
altro istituto di livello di formazione equivalente.
4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata
superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla
Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il
Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel
Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo
formale, che il richiedente e' in possesso di una
esperienza professionale di tre anni.».
- Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel
Paese di provenienza). - 1. Il cittadino comunitario puo'
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel
caso in cui la professione da esercitare in Italia
corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione
il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli
di formazione professionale. A tal fine e' necessario che
il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito
di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la
idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per
la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non
si applica se il richiedente e' in possesso di una
formazione regolamentatata.
2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del
precedente comma e' computabile anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma
e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli
riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il
riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle
Comunita' europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi
devono attestare una fomazione integralmente acquisita
nella Comunita' europea.».
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
un tirocinio di adattamento della durata massima di tre
anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all'art. l e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
interessati, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva
opposizione della Commissione delle Comunita' europee,
possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di
obbligatorieta' della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5
del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio in Italia
dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del
tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di
attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie
sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini
l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.».
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato del decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontolo-giche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una
prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
12.».
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di
quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego,
salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per il personale ricercatore e per le
professioni di pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto iunior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola
elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 16 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di
moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di
assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto
il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi,
ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle
autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza,
che attestano il possesso dei requsiti medesimi.
2. I documenti di cui al presente comma, se non ne e'
previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza,
possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un
organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da
un organismo professionale, certificante il ricevimento di
una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una
dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul
possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della
professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del
richiedente, puo' essere provata con il corrispondente
documento prescritto nel Paese d'origine o di provenienza;
se tale documento non e' prescritto, con attestato
rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo,
conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in
Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di
cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore
a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto
dall'art. 10.
4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesto il requisito della capacita'
finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi di un
attestato rilasciato da una banca dello Stato membro
d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesta una copertura assicurativa
contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita'
professionale, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi degli
attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri
Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore
rispetta le prescrizioni legislative e regolamenti in
vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le
modalita' e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non
devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento
della loro presentazione.».