IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e' stata
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione
e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al
citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita' ricettive
esistenti;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Articolo unico
Per le finalita' stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre
2001, n. 463, sono approvate, per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto 9 aprile 1994:
le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a
quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II -
Parte seconda - Attivita' esistenti (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994);
le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative
dell'allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2003
Il Ministro: Pisanu