IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e' stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita' ricettive esistenti; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Articolo unico Per le finalita' stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994: le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attivita' esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994); le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2003 Il Ministro: Pisanu