IL DIRETTORE GENERALE
             del servizio per l'autonomia e gli studenti

  Vista  la  legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art.
17, comma 96, lettera a);
  Visto  il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127
del  1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino  della  disciplina  delle  scuole superiori per interpreti e
traduttori  e,  in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le
scuole  riconosciute  ai  sensi  della  legge  n.  697  del  1986  di
conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
  Visto   il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente  la
determinazione   delle   classi  delle  lauree  universitarie  e,  in
particolare,  l'allegato  3  al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  con  il  compito di esprimere parere
obbligatorio  in  ordine  alle istanze di riconoscimento delle scuole
superiori  per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale n. 38 del 2002;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 5 agosto 1997, con il quale
e'   stata   disposta   l'abilitazione  della  Scuola  superiore  per
interpreti  e  traduttori  con  sede  in  Venezia-Mestre,  via  Forte
Marghera  n.  27,  a  rilasciare  diplomi  di interpreti e traduttori
aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui
all'art.  10  del decreto ministeriale n. 38 del 2002, nonche' per il
trasferimento della sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 43;
  Visto  l'avviso  favorevole  alla conferma del riconoscimento della
Scuola  e  al  trasferimento  della  sede,  espresso  dalla  riferita
commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 settembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  confermato  il  riconoscimento  della  Scuola superiore per
interpreti  e traduttori di Mestre ed e' autorizzato il trasferimento
della sede in Padova, Riviera Tito Livio n. 43.
  2.  La  scuola, che assume la denominazione di Scuola superiore per
mediatori  linguistici, e' abilitata ad istituire e ad attivare corsi
di  studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a
rilasciare  i  relativi  titoli,  equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi  di  laurea conseguiti nelle universita' al termine dei corsi
afferenti  alla  classe  delle lauree universitarie in «Scienze della
mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale
4 agosto 2000.
  3.  Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al
primo  anno  dei  corsi  e'  pari a 25 unita' e, complessivamente per
l'intero ciclo, a 75 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 settembre 2003
                                     Il direttore del servizio: Masia