IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante:  «Disposizioni per la difesa delle piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi
servizi»;
  Visto  il  regolamento  di  applicazione  della  predetta  legge n.
987/1931,  approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge  22 luglio  1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;
  Visto  in  particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 616 con il quale sono
state  trasferite  alle  regioni  le  funzioni  e  gli  uffici  degli
osservatori  per  le  malattie  delle  piante, con esercizio di dette
funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato;
  Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le
funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con
l'estero,  nonche'  quelle concernenti la disciplina, il controllo di
qualita'  e  la  certificazione  varietale  dei  prodotti  agricoli e
forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre
1987,  con  il  quale si e' previsto che la produzione, ai fini della
commercializzazione  sul mercato nazionale ed estero del materiale di
moltiplicazione  delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche'
delle   specie   erbacee  a  moltiplicazione  agamica,  possa  essere
sottoposta  a  certificazione  volontaria  per  l'acquisizione  di un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
  Visto  il  decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche
relativo  all'istituzione  del  comitato  tecnico-scientifico, di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;
  Visto  il  regolamento  istitutivo  del  servizio di certificazione
volontaria  del  materiale  di  propagazione  vegetale,  adottata con
decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed
in particolare gli articoli 2 e 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 aprile  1997  che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  93/48/CEE  del  23 giugno 1993, n.
93/64/CEE  del  5 luglio  1993  e  n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993
relative  a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modifiche;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione
  1. Il presente decreto disciplina:
    a) l'organizzazione  e  l'articolazione del Servizio nazionale di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
    b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;
    c) la    definizione    delle    categorie   dei   materiali   di
certificazione;
    d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni
da sottoporre a certificazione.