IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive
           modifiche, e in particolare l'art. 11, comma 3;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  8 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  149  del  28 giugno  1994,  recante attuazione della
direttiva  della  commissione  n.  91/412/CEE  sulle  buone prassi di
              fabbricazione dei medicinali veterinari;
  Vista   la  direttiva  2001/82/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
        ai medicinali veterinari e in particolare l'art. 51;
  Vista  la direttiva della Commissione 91/412/CEE sulle buone prassi
di fabbricazione dei medicinali veterinari e in particolare l'art. 3;
  Visto  il  costante  aggiornamento  della  normativa comunitaria in
              materia di buone prassi di fabbricazione;
  Vista  l'esigenza  di  uniformare  le tecniche di fabbricazione dei
            medicinali veterinari in ambito comunitario;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'aggiornamento delle tecniche di
buone   prassi   di   fabbricazione,   in   ossequio  alla  normativa
                            comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini dell'interpretazione delle norme sulle buone prassi di
fabbricazione dei medicinali veterinari, si applicano i principi e le
linee  guida  dettagliate  delle  buone  prassi  di fabbricazione dei
medicinali  veterinari,  pubblicati  dalla  Commissione europea nella
«Guida   alle   norme   di   buona  fabbricazione  delle  specialita'
medicinali»   e   nei   suoi   allegati,   edita  dall'Ufficio  delle
pubblicazioni  delle Comunita' europee, comprese successive modifiche
e integrazioni.