IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del   20 marzo   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi
in  materia  di  criteri  generali per la classificazione sismica del
territorio  nazionale  e  di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica»;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della medesima ordinanza, che dispone
l'obbligo  di  procedere  a  verifica,  da  effettuarsi  a  cura  dei
rispettivi  proprietari,  sia degli edifici di interesse strategico e
delle  opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici  assume  rilievo  fondamentale per le finalita' di protezione
civile,  sia  degli  edifici  ed  opere  infrastrutturali che possono
assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze di un eventuale
collasso;
  Visto  l'art.  2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce
che  il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi
dalla  data  dell'ordinanza  e  per  quanto di propria competenza, ad
elaborare,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie  disponibili, il
programma  temporale  delle  verifiche,  ad  individuare le tipologie
degli  edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui
al  comma  3,  ed  a  fornire  ai  soggetti  competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il  livello  di  adeguatezza  di  ciascuno  di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  della medesima ordinanza, che esclude
dalla  facolta' di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le
norme  tecniche  vigenti  gli  edifici  e  le  opere rientranti nelle
predette tipologie;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316
del  2 ottobre 2003, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 agosto  2002  con  il  quale il dott. Guido Bertolaso e' stato
nominato capo del Dipartimento della protezione civile;
  Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla
Commissione  nazionale  per  la  previsione  e prevenzione dei grandi
rischi - Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  1.   Ai   sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
all'ordinanza n. 3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e
2,   che   formano   parte   integrante   del   presente  atto,  sono
rispettivamente   definite   per  quanto  di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali  la  cui  funzionalita'  durante  gli eventi sismici
assume  rilievo  fondamentale per le finalita' di protezione civile e
quelle  degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione  alle  conseguenze  di  un  eventuale  collasso, nonche' le
indicazioni  per  le  verifiche  tecniche da realizzare su edifici ed
opere rientranti nelle predette tipologie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 ottobre 2003
                                  Il capo del Dipartimento: Bertolaso