IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 8 della legge 10 agosto 2000, n. 246;
  Visto l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'articolo 2 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;
  Visto  l'articolo 3,  comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n.
176,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n.
284;
  Visto  l'articolo 6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'interno 7 marzo 2002 recante
l'individuazione  degli  uffici  di livello dirigenziale non generale
riservati  ai  dirigenti  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco
nell'ambito  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
  Visto l'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale del comparto aziende ed
amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento autonomo del 24 maggio
2000,  parte  seconda, sezione prima, allegato A, nonche' il relativo
contratto  collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 24 aprile
2002, allegato A;
  Sentite  le organizzazioni sindacali rappresentative delle distinte
aree  contrattuali  del  personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 maggio 2003 e
25 agosto 2003;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 47891/3103 in data 8 settembre 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
       Destinazione di unita' abitative ad alloggi di servizio
  1. La  destinazione  di  unita'  abitative  ad  alloggi di servizio
presso  il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile,  di seguito denominato Dipartimento, e le sedi
periferiche  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco (CNVVF) e'
disposta  con  provvedimento  del  capo  del Dipartimento, nei limiti
consentiti  dagli  stanziamenti  iscritti  negli appositi capitoli di
bilancio.
  2. In relazione all'esigenza di una pronta presenza in servizio del
personale  nell'interesse  dell'Amministrazione,  i  provvedimenti di
destinazione  di  uso  hanno ad oggetto alloggi ubicati nelle sedi di
servizio.  Con  esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma
1,  lettere  d)  ed  f), in caso di indisponibilita' di alloggi nelle
sedi  di  servizio,  si  puo'  procedere  alla destinazione di uso di
alloggi esterni ubicati nel territorio dello stesso comune.
  3. E'  fatto divieto di mutare la destinazione di uso degli alloggi
di  servizio,  finche'  permane il vincolo di destinazione costituito
con il provvedimento di cui al comma 1.