IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Sardegna degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita'  dal  1° febbraio 2003 al 31 luglio 2003 nella provincia
di Sassari;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze   della   legge  14 febbraio  1992,  n.  185,  nel  testo
modificato  dal  decreto-legge  13 settembre 2002, n. 200, convertito
dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
    Sassari:   siccita'  dal  1° febbraio  2003  al  31 luglio  2003:
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera a), nel territorio
dei  comuni  di Alghero, Anela, Ardara, Banari, Benetutti, Berchidda,
Bessude,  Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Bultei, Bulzi,
Burgos,  Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos,
Cossoine,  Erula,  Esporlatu,  Florinas,  Giave,  Illorai, Ittireddu,
Ittiri,  Laerru,  Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros,
Nughedu  San  Nicolo',  Nule,  Nulvi,  Olmedo, Oschiri, Ossi, Ozieri,
Padria,  Pattada,  Perfugas,  Ploaghe,  Porto  Torres, Pozzomaggiore,
Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene,
Sennori,  Siligo,  Sorso,  Stintino,  Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba,
Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno