IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata nella seduta del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta del 5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e abrogate le precedenti circolari in materia; Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, gia' stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999; Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. 2. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 3. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio, da motivare espressamente, consiglino di elevare tale numero.