IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  circolare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
approvata  nella  seduta  del 22 maggio 2003 rettificata nella seduta
del  5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per
la  nomina  e la conferma dei giudici onorari di tribunale e abrogate
le precedenti circolari in materia;
  Ritenuto   necessario   innovare   le   disposizioni   inerenti  al
procedimento  per  la  nomina  e  la  conferma dei giudici onorari di
tribunale,  gia'  stabilite  con  decreto ministeriale 7 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999;
  Visto  l'art.  42-ter,  ultimo  comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  I  giudici  onorari  di  tribunale svolgono presso il tribunale
ordinario  il  lavoro  giudiziario  loro assegnato dal presidente del
tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di
mancanza dei giudici ordinari.
  2.  I  giudici  onorari  di tribunale sono nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
  3.  Il  numero  dei  giudici onorari presso ogni tribunale non puo'
essere  superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in
organico  per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di
servizio,  da  motivare  espressamente,  consiglino  di  elevare tale
numero.