IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  circolare  del  Consiglio  superiore  della magistratura
approvata  nella seduta del 22 maggio 2003 e rettificata nella seduta
del  5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per
la  nomina  e  la  conferma  dei  vice  procuratori  onorari presso i
tribunali ordinari e abrogate le precedenti circolari in materia;
  Ritenuto   necessario   innovare   le   disposizioni   inerenti  al
procedimento per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari
presso  i tribunali ordinari, gia' stabilite con decreto ministeriale
7 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 169 del 21
luglio 1999;
  Visti  gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  Alle  procure  della  Repubblica  presso  i  tribunali ordinari
possono  essere  addetti  magistrati  onorari  in  qualita'  di  vice
procuratori   onorari  per  l'espletamento  delle  funzioni  indicate
nell'art.  72  O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite
dalla legge.
  2.  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati  con  decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art.  4,  comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinques e 42-sexies dell'O.G.
  3.  Il  numero  dei  vice  procuratori  onorari delle procure della
Repubblica  presso  ogni  tribunale  non puo' essere superiore ai due
terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio
interessato,  salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.