IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura approvata nella seduta del 22 maggio 2003 e rettificata nella seduta del 5 giugno 2003, con la quale sono stati dettati nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari e abrogate le precedenti circolari in materia; Ritenuto necessario innovare le disposizioni inerenti al procedimento per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari, gia' stabilite con decreto ministeriale 7 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1999; Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla legge. 2. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell'O.G. 3. Il numero dei vice procuratori onorari delle procure della Repubblica presso ogni tribunale non puo' essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.