IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92; Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, con sede San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III, n. 128, scala B, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva e l'ampliamento della zona di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 64378 del 6 settembre 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento CEE n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 7 febbraio 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE. n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» trasmesso con la citata nota protocollo n. 64378 del 6 settembre 2002 all'organismo comunitario competente e allegato al presente decreto ministeriale; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio; Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 64378 del 6 settembre 2002; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92.