IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il regolamento CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno
1996,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione di origine
protetta  «Mozzarella  di  Bufala Campana», ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto   il   decreto  ministeriale  25 giugno  2002  con  il  quale
l'organismo   di   controllo   «CSQA  Certificazioni  Srl»  e'  stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai
sensi dell'art. 10 del citato regolamento CE n. 2081/92;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio di tutela del formaggio
Mozzarella   di  Bufala  Campana,  con  sede  San  Nicola  la  Strada
(Caserta),  viale  Carlo  III, n. 128, scala B, intesa ad ottenere la
modifica  della  disciplina  produttiva e l'ampliamento della zona di
produzione  della  denominazione  di  origine protetta «Mozzarella di
Bufala  Campana» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del
regolamento CEE n. 2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  64378 del 6 settembre 2002, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato   art.  9  del  regolamento  CEE  n.  2081/92,  ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  7 febbraio  2003,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  CEE  n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  CEE.  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Visto  il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta  «Mozzarella di Bufala Campana» trasmesso con la citata nota
protocollo  n.  64378  del 6 settembre 2002 all'organismo comunitario
competente e allegato al presente decreto ministeriale;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Considerato  che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl»
ha  predisposto  un  piano  dei controlli che recepisce le modifiche,
notificata  all'organismo comunitario con la citata nota n. 64378 del
6 settembre 2002;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Mozzarella  di  Bufala  Campana» in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di Bufala Campana»
secondo  la  modifica  richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il
competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  regolamento  CEE  n.  2081/92  del
Consiglio  del  14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo
2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla
modifica, chiesta dal Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di
Bufala  Campana, al disciplinare di produzione della denominazione di
origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala  Campana»  registrata  con
regolamento  CE  n.  1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai
sensi dell'art. 17 del predetto regolamento CEE n. 2081/92.