IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
         In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
                 indicate nei riferimenti normativi
                              Dispone:
   1. Approvazione di questionari.
   Sono  approvati,  unitamente alle relative istruzioni, gli annessi
questionari  recanti i dati necessari per l'evoluzione degli studi di
settore  gia' in vigore, che devono essere compilati dai contribuenti
che,  nel  periodo d'imposta 2002, hanno esercitato in via prevalente
una delle seguenti attivita':
   a)   attivita'  tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita'
74.20.A; questionario ESK03;
   b)   attivita'  degli  studi  legali,  codice  attivita'  74.11.1;
questionario ESK04;
   c)  servizi  in  materia  di  contabilita', consulenza societaria,
incarichi   giudiziari,   consulenza   fiscale,  forniti  da  dottori
commercialisti,  codice  attivita'  74.12.A;  servizi  in  materia di
contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza
fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita'
74.12.13;   consulenze   del   lavoro,   codice   attivita'  74.14.2;
questionario ESK05;
   d)  attivita'  tecniche  svolte  da  disegnatori, codice attivita'
74.20.C; questionario ESK08;
   e)  amministrazione  e  gestione di beni immobili per conto terzi,
codice attivita' 70.32.0; questionario ESK16;
   f)   attivita'  tecniche  svolte  da  periti  industriali,  codice
attivita' 74.20.13; questionario ESK17;
   g)  studi  di architettura, codice attivita' 74.20.1; questionario
ESK18;
   h)  attivita'  professionale svolta da psicologi, codice attivita'
85.32.13; questionario ESK20;
   i)  servizi  degli  studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0;
questionario ESK21.
   1.2  E'  approvato  altresi', unitamente alle relative istruzioni,
l'annesso  questionario  recante  i  dati contabili ed extracontabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore, che devono
essere  compilati  dai  contribuenti  che  nel periodo d'imposta 2002
hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita':
   a)  ricerca  e  sviluppo  sperimentale  nel  campo della geologia,
codice  attivita'  73.10T;  attivita'  di  ricerca  mineraria, codice
attivita' 74.20.5; questionario SK29.
   1.3  Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 e'
sostituito da quello all'anno 2002.
   1.4  I  questionari  di  cui  al  punto  1.1  e  1.2  del presente
provvedimento  sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate  anche  in  formato  elettronico  e possono essere utilizzati
prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it
   1.5  I  medesimi  questionari possono essere altresi' prelevati da
altri  siti  Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo
del  sito  dal  quale  sono  stati  prelevati nonche' gli estremi del
presente provvedimento.
   2. Modalita' e termini per la trasmissione dei dati.
   2.1  I  dati  relativi  ai  questionari  devono  essere  trasmessi
all'Agenzia   delle   entrate,  esclusivamente  per  via  telematica,
attraverso  il  servizio  telematico, Entratel o Internet, utilizzato
per   la   presentazione   telematica   delle   dichiarazioni  ovvero
avvalendosi  degli  intermediari  di  cui  all'art.  3,  comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni.  La  predetta  trasmissione  deve  essere
effettuata  entro  il 20 gennaio 2004, secondo le specifiche tecniche
che saranno approvate con successivo provvedimento.
   Per  i  contribuenti  con  domicilio  fiscale  nella  provincia di
Bolzano  tale trasmissione puo' essere effettuata entro il 5 febbraio
2004.
   Motivazioni.
   Il  presente  provvedimento  approva  9 questionari, da inviare ai
contribuenti  per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione
di studi di settore che sostituiranno quelli attualmente in vigore, e
1  questionario  da  inviare ai contribuenti per l'elaborazione di un
nuovo  studio  di  settore. Inoltre stabilisce le modalita' con cui i
contribuenti comunicano i dati all'Agenzia delle entrate.
   I  questionari per gli studi di settore, destinati ai soggetti con
domicilio  fiscale  nella  provincia  di  Bolzano, saranno tradotti e
stampati  anche  in  lingua  tedesca,  nel  rispetto  della normativa
vigente  in  materia di bilinguismo nella detta provincia. A causa di
tali attivita', si restringono i tempia disposizione dei contribuenti
interessati  per  la compilazione e spedizione dei detti questionari,
per  cui  viene  disposto  a  loro  favore  un  piu' ampio termine di
restituzione dei questionari.
   Riferimenti normativi.
   a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
   •  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1) e successive modifiche;
   •  statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma l; art. 6,
comma l);
   •  regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
   • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
   b) Disciplina degli studi di settore:
   •  decreto  legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede
l'elaborazione  di  appositi  studi  di  settore in relazione ai vari
settori economici;
   • decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2,
e  16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
concernente  l'esercizio  dei  poteri e le attribuzioni dei dirigenti
generali;
   •  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (art.  3,  comma 121), che
stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'Amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
   •  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (art.  3,  comma 121), che
stabilisce   che   per   la   comunicazione  dei  dati  contabili  ed
extracontabili  necessari  per  l'elaborazione degli studi di settore
l'Amministrazione   finanziaria   invia   ai   contribuenti  appositi
questionari,  approvati  con  decreti  del  Ministro delle fnanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
   •  decreto  ministeriale  del  22  marzo  1997,  con il quale sono
stabilite    le    modalita'    per   la   compilazione   e   l'invio
all'Amministrazione  finanziaria  dei  questionari  per  gli studi di
settore;
   • decreto ministeriale del 22 marzo 1997 (art. 3), che prevede che
i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di
   presentazione   all'Amministrazione  finanziaria  dei  questionari
   stessi;
• legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-bis, comma 3), che
stabilisce  che gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al
comma  121  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere modificati con decreto ministeriale;
   •  legge  8  maggio  1998,  n.  146  (art.  10),  che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
   •  legge  8 maggio 1998, n. 146 (art. 13), in base al quale devono
essere   adottati   dal   Ministro  delle  finanze  esclusivamente  i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo,  di  cui  agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   •  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(art.  3,  comma  3),  che  individua  i  soggetti  incaricati  della
trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi;
   • decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni   e   individuazione   dei   soggetti   abilitati  alla
trasmissione telematica;
   •  decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19
aprile  2001,  che  individuano  ulteriori  soggetti  abilitati  alla
trasmissione telematica;
   •  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100
(art.   2),  che  prevede  la  possibilita'  di  trasmettere  in  via
telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore,
per il tramite dei soggetti abilitati.
   II   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 21 ottobre 2003
                                                Il direttore: FERRARA