IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «Cermet -
Certificazione  e ricerca per la qualita' Societa' consortile a r.l.»
e'  stato  autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
  Visto   il  decreto  16 luglio  2002  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Cermet   -   Certificazione  e  ricerca  per  la  qualita'  Societa'
consortile a r.l.» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 10 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
16 luglio  2002,  e'  stato  differito  di  novanta giorni a far data
dall'8 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  26 febbraio  2003  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
16 luglio  2002  e 29 novembre 2002, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dall'8 marzo 2003;
  Visto  il decreto 12 giugno 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
16 luglio  2002,  29 novembre  2002  e  26 febbraio  2003,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;
  Vista  la comunicazione dell'Associazione industriali delle carni -
Ass.I.Ca.,  datata  28 marzo 2003, con la quale viene indicato per il
controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di
Carpegna»,  l'organismo  denominato  «Istituto  Nord  Est  Qualita' -
INEQ»,  con  sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale,
33/35,  in  sostituzione di «Cermet - Certificazione e ricerca per la
qualita' Societa' consortile a r.l.»;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati  per  le  denominazioni  di  origine  protetta  (D.O.P.),  le
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le  attestazione  di
specificita'  (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine
protetta  «Prosciutto  di Carpegna» allo schema tipo trasmessogli con
nota  ministeriale  del  14 marzo  2003,  protocollo  n.  62705  e di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di
Carpegna»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,
con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35,
e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo, previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
denominazione   di   origine   protetta   «Prosciutto  di  Carpegna»,
registrata  in  ambito europeo come denominazione di origine protetta
con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.