IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  CE  n.  1491/2003  del
25 agosto  2003  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di origine protetta «Monte Etna»
riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  prevista  dall'art.  6,
paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni   di   origine   protetta   (D.O.P.),   le  indicazioni
geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le  attestazione  di specificita'
(S.T.G.),  di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE
del  Consiglio  n.  2081/92  spettano  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in  Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.),
le  indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.) e le attestazione di
specificita'  (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della  legge  24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'art. 14
della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  recante  disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2081/92 per la denominazione di
origine  protetta  «Monte  Etna»  riferita  all'olio  extravergine di
oliva,  registrata  in  ambito  europeo come denominazione di origine
protetta  con  regolamento  CE  della  Commissione  n.  1491/2003 del
25 agosto 2003.