IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che  all'art. 1, ha
stabilito,   che   le   infrastrutture  pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001  e attribuendo, tra l'altro, a questo stesso Comitato, integrato
dai  presidenti  delle regioni e delle province autonome interessate,
il  compito  di  approvare il progetto preliminare e definitivo delle
opere;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di  impegno  quindicennali  per la progettazione e
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  prevedendo
l'emanazione  di  un  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per  l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a
effettuare  altre  operazioni  finanziarie,  per la definizione delle
modalita'  di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari
ai  mutuatari  e per la quantificazione delle quote da utilizzare per
le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio;
  Visto  il predetto art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  cosi'  come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002,
n.  166,  che  stabilisce  l'automatico  inserimento degli interventi
previsti  dal  programma  nelle  intese  istituzionali di programma e
negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art.  1  della  menzionata  legge  n.  443/2001,  che all'art. 2
correla  l'assegnazione  di  eventuali risorse integrative necessarie
per  la  realizzazione  dell'opera  alla  preventiva approvazione del
progetto  preliminare  e  che,  ai  successivi  articoli 3,  4  e  5,
stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e
del  progetto  definitivo,  riportando al successivo art. 16 le norme
transitorie;
  Visti  in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come
modificato  dall'art.  13  della  legge  n.  166/2002  e l'art. 2 del
decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  sugli approvandi progetti e la funzione di supporto
per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  che  puo'  in  proposito  avvalersi  di  apposita
«struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 marzo   2003,  n.  5279,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e con il quale, ai sensi del citato
art.  13  della  legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti
autorizzati  a  contrarre  i  mutui  ed a effettuare altre operazioni
finanziarie  e sono state inoltre definite le modalita' di erogazione
delle  somme  dovute  dagli istituti finanziari ai mutuatari, nonche'
quantificate le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione
istruttoria e monitoraggio;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  -  supplemento  ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato   il   primo   programma   delle   opere  strategiche,  che
nell'allegato   1  riporta  nel  sottosistema  «Schemi  Idrici»,  gli
«Interventi  per  l'emergenza  idrica  nel Mezzogiorno continentale e
insulare»  e  nell'allegato 3 specifica gli interventi rientranti nel
piano  degli  schemi  idrici  per la regione Sardegna, tra i quali e'
ricompreso  lo  «Schema  n. 39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento
idropotabile  secondo  e  terzo  lotto  costa  sud-orientale  fino  a
Villasimius»,   destinando   per   i   predetti  interventi,  in  via
programmatica, complessivi 524,720 Meuro;
  Visto  il  documento  di programmazione economico-finanziaria (DPEF
2003-2006,  che,  tra  l'altro,  evidenzia  all'interno del programma
approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione,
incisivita'  sul  territorio  e  rilevanza  su  scala internazionale,
rappresentano  le  opere  chiave  dell'azione avviata dal Governo nel
settore  infrastrutturale  e tra i quali figurano gli «Interventi per
l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di
emergenza  idrica  in Sardegna fino al 31 dicembre 2003, confermando,
fino   a  tale  data,  i  poteri  commissariali  gia'  attribuiti  al
presidente della regione Sardegna;
  Vista l'ordinanza 20 giugno 2003 n. 353 del commissario governativo
per  l'emergenza idrica in Sardegna, presidente della regione, che ha
approvato,  per le finalita di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002, il quadro economico aggiornato del progetto preliminare
relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale - opere
di  approvvigionamento  idropotabile  Schema n. 39 P.R.G.A. - 2° e 3°
lotto», allegato alla medesima ordinanza con il n. 1;
  Vista la nota n. 246 del 23 giugno 2003, successivamente sostituita
dalla  nota n. 318 del 17 luglio 2003 con la quale il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso, tra l'altro, per gli
schemi  idrici  regione  Sardegna la relazione istruttoria aggiornata
concernente  lo  «Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (Sistema Basso
Flumendosa-Picocca) - opere di approvvigionamento idropotabile Schema
n. 39 P.R.G.A. 2° e 3° lotto»;
  Ritenuto  in  questa  fase  di  procedere al finanziamento dei soli
lavori  di esecuzione di indagini in sito, rinviando all'approvazione
del progetto definitivo il finanziamento dell'intera opera;
  Considerata  l'opportunita',  trattandosi  di lavori immediatamente
attivabili,  di  far  gravare  l'assegnazione  del  finanziamento dei
predetti  lavori,  a  valere  sulle risorse ex art. 13 della legge n.
166/2002, sul limite di impegno dell'anno 2002;
  Udita   la   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa,  su  tale  proposta,  del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze  della  istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto infrastrutturale:
      che   lo   schema   n.   39   in   cui  ricadono  le  opere  di
approvvigionamento  idropotabile  2°  e  3° lotto costa sud-orientale
fino  a  Villasimius  e'  compreso  sia  nel documento di base per la
definizione  dell'Accordo  di  programma quadro sulle risorse idriche
stato-regione  Sardegna,  che  e'  stato  sottoscritto il 26 febbraio
2000, che nel piano d'ambito (2002);
      che  il progetto generale delle opere e' suddiviso in tre lotti
di  cui il primo lotto e' gia' in corso di avanzata esecuzione mentre
i restanti due lotti sono oggetto della deliberazione;
      che  le  opere  da  realizzare  assicurano l'approvvigionamento
potabile di una vasta area della Sardegna Sud-Orientale, il Sarrabus,
e    consentono,    attraverso    il    serbatoio   di   Villasimius,
l'interconnessione  con  l'esistente schema n. 46 del P.R.G.A. (Piano
regolatore  generale  degli  acquedotti)  che,  oltre a Cagliari e ad
altri  centri  urbani, alimenta gli insediamenti turistici nel comune
di Quartu S. Elena, fino a Villasimius;
      che  l'interconnessione  dei  due  schemi realizza una notevole
flessibilita'  nella gestione della risorsa e garantisce al centro di
Villasimius la possibilita' di essere alimentata da due fonti;
      che,    per   quanto   riguarda   gli   usi   irrigui,   l'area
prevalentemente  interessata  e'  quella  delle  piane  di  San Vito,
Muravera e Villaputzu;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che,  con  nota  prot. n. 25990 del 17 ottobre 2002, la regione
Sardegna  ha  individuato  l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) quale
soggetto attuatore dell'intervento;
      che  il  progetto  relativo alle opere in esame si avvale di un
iter  autorizzativo  gia'  espletato  a cura dell'EAF precedentemente
alla  presentazione  dei  documenti  di  progetto  al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
      che,  con  nota  prot. n. 8242 del 18 settembre 1997, l'EAF ha)
richiesto  all'ufficio  per  la  Sardegna  del  Ministero  dei lavori
pubblici  di  convocare  la  Conferenza  dei  servizi successivamente
tenutasi  in data 29 settembre 1997 che ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell'opera;
      che  con  determinazione prot. n. 229/c.u. del 3 novembre 1997,
l'ufficio  del genio civile per le opere marittime di Cagliari, preso
atto che l'assemblea della predetta Conferenza di servizi ha espresso
il  proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, ai sensi
dell'art.  81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977
e  dell'art.  56  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
348/1979   ha   dichiarato  il  proprio  assenso  all'attuazione  del
progetto;
      che,  con  nota EAF prot. n. 10921 del 21 novembre 1997, l'Ente
ha  trasmesso il progetto preliminare al servizio del genio civile di
Cagliari proponendo domanda di concessione d'acqua;
      che  il progetto generale delle opere, in forma preliminare, e'
stato approvato dal CTAR con voto n. 432 del 3 dicembre 1997;
      che il progetto dell'opera e' stato sottoposto alla valutazione
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
che  si  e'  pronunciato di concerto con il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali  con  DECA/VIA  n.  3737  del  18 maggio  1999,
prevedendo   prescrizioni   relative  alla  mitigazione  dell'impatto
ambientale riguardanti le opere in esame;
      che,   con   nota   prot.   n.   1153/DG  del  26 maggio  2003,
l'assessorato  agli enti locali, finanze ed urbanistica della regione
Sardegna  ha comunicato che non sono emersi elementi di contrasto con
la strumentazione urbanistica generale dei comuni interessati;
      che   le  interferenze  coinvolgono  i  seguenti  enti:  l'ANAS
relativamente  alla s.s. 125 (Orientale Sarda), provincia di Cagliari
per le s.p. numeri 18, 19, 20 e 97;
      che sono state proposte le seguenti prescrizioni:
        sulla  scorta  della  documentazione  esaminata, e' emersa la
necessita' che l'EAF in qualita' di soggetto aggiudicatore rimetta il
progetto  preliminare  anche  alla  provincia  di  Cagliari,  cosi da
pervenire  in  sede  di  redazione  del  progetto  definitivo al piu'
completo programma di risoluzione delle interferenze;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  con  ordinanza  n.  353 del 20 giugno 2003, il commissario
governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna, presidente della
regione, ha approvato, per le finalita' di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  190/2002,  l'aggiornamento  del quadro economico del
progetto  preliminare relativo all'intervento «Schema idrico Sardegna
Sud-Orientale - opere di approvvigionamento idropotabile schema n. 39
P.R.G.A. - 2° e 3° lotto», allegato alla medesima ordinanza con il n.
1, per un costo globale dell'intervento pari a 60.50 Meuro;
      che  sulla  base della programmazione delle attivita' formulata
dal  soggetto  aggiudicatore, tale importo complessivo e' distribuito
nell'arco temporale 2004-2007;
      che  nell'importo  complessivo  e'  compresa  la  somma di Euro
350.000,00   da   destinare   a  lavori  di  esecuzione  di  indagini
finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;
      che  sono  state  proposte dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti le seguenti prescrizioni:
        per  l'intervento  in questione il progetto definitivo dovra'
essere    corredato   dalle   necessarie   valutazioni   ed   analisi
economico-finanziarie   al  fine  di  accertare  la  possibilita'  di
accedere a fondi in autofinanziamento;
      che  l'entita'  dell'importo  da  recuperare  mediante  tariffa
dovra' essere determinata sulla base degli effettivi regimi tariffari
dei vari settori irriguo e/o idropotabile;
                              Delibera:
  1.   All'intervento   «Schema   n.   39   P.R.G.A.   -   Opere   di
approvvigionamento  idropotabile  2°  e  3° lotto costa Sud-Orientale
fino  a Villasimius» e' assegnato il finanziamento, per i soli lavori
di  esecuzione  di  indagini in sito finalizzate alla predisposizione
del  progetto  definitivo, di Euro 350.000,00 in termini di volume di
investimento  a  valere  sui fondi ex art. 13 della legge n. 166/2002
previsti  per  l'anno 2002, secondo quanto indicato in premessa. Tale
importo  e'  ricompreso  nell'importo totale di tutto l'intervento di
60,50  milioni  di  euro che sara' finanziato in sede di approvazione
del  progetto  definitivo  da  rilasciarsi  ai  sensi dell'art. 5 del
decreto  legislativo n. 190/2002. La quota del contributo attualmente
concesso non potra' comunque superare l'importo di 0,032 Meuro per il
limite relativo all'anno 2002.
  2. L'unita' tecnica finanza di progetto e' incaricata di effettuare
le  necessarie  valutazioni ed analisi economico-finanziarie, al fine
di  accertare  la  possibilita'  di  attivare  forme  di partenariato
pubblico-privato  determinando  l'entita'  dell'importo da recuperare
mediante  tariffa  e  riferendone  i  risultati  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti che ne terra' conto nella relazione
istruttoria  che  sara'  predisposta  per l'approvazione del progetto
definitivo da parte di questo Comitato.
  3.  Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre
operazioni  finanziarie  ai  sensi  del citato art. 13 della legge n.
166/2002  e'  l'Ente autonomo Flumendosa anche soggetto aggiudicatore
ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.
  4.   Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  dara'
attuazione  alla  presente  delibera,  con le modalita' stabilite dal
decreto  interministeriale  20 marzo  2003, n. 5279, emanato ai sensi
del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
instaurare  un  adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli
adempimenti  necessari  per consentire a questo Comitato di assolvere
ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del
decreto  legislativo  n.  190/2002  e  dal  decreto interministeriale
richiamato al punto precedente.
    Roma, 25 luglio 2003
                       Il presidente delegato
                            Tremonti
Il segretario del CIPE
    Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 173