IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione di origine protetta «Salame Brianza», nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee -  legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  12 maggio 2000 con il quale l'organismo «CSQA -
Certificazioni  Srl» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;
  Visto   il   decreto  6 maggio  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«CSQA - Certificazioni Srl» e' stata prorogata di centoventi giorni a
far data dal 30 maggio 2003;
  Visto  il  decreto  29 settembre  2003  con  il quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
6 maggio    2003,    e'    stato    ulteriormente    prorogato   fino
all'autorizzazione del nuovo organismo di controllo;
  Vista  la  comunicazione del «Consorzio del Salame Brianza», datata
19 febbraio  2003, con la quale viene indicato per il controllo sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Salame  Brianza»,  l'organismo
denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con sede Villanova di
San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, in sostituzione di «CSQA
- Certificazioni Srl»;
  Considerato  che  l'organismo  «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato   che  l'organismo  di  controllo  «Istituto  Nord  Est
Qualita'  -  INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine
protetta  «Salame  Brianza»  allo  schema  tipo trasmessogli con nota
ministeriale  dell'11 marzo  2003, protocollo n. 61459 e di possedere
la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla
denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del comma 1,
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo privato denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,
con  sede Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35 e'
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.
10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la
denominazione  di  origine  protetta  «Salame Brianza», registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.