IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie  l'impossibilita'  di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa' cooperativa «Consorzio
Conam a r.l.», con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
    Vista  la  circolare  n.  16/2002,  in  data  25  marzo 2002, del
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le
politiche  del  lavoro  e  dell'occupazione  e tutela dei lavoratori,
Direzione  generale  degli affari generali, risorse umane e attivita'
ispettiva,  divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la
continuita'  dell'azione  amministrativa in materia di cooperazione -
problematiche connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale ispettivo in data 24  ottobre 2000 relativo alla
societa'  cooperativa  «Consorzio  Conam a r.l.», con sede in Milano,
via  Pomponazzi  n.  9,  da cui risulta che la medesima trovasi nelle
condizioni  previste  dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2,
comma  1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le
seguenti   cause:   non   ha   depositato  i  bilanci  annuali  dalla
costituzione,  non ha un attivo superiore al limite di cui al decreto
ministeriale  27  gennaio 1998 (nota del Ministero del lavoro e dalla
previdenza  sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione
IV/5,  prot.  n.  485 del 26 gennaio 2001), e quindi non e' possibile
procedere  ad  un  eventuale  recupero  coatto relativo ai contributi
biennali  di  revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98,
99/00;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
di  cui  all'art.  18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26
settembre  2002, circa lo scioglimento per atto dell'autorita' di cui
all'art.   2544   del  codice  civile  senza  nomina  di  commissario
liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Consorzio Conam a r.l.», con sede legale
in  Milano,  via  Pomponazzi n. 9, costituita per rogito notaio dott.
Paolo  Lovisetti  di  Milano, in data 10 novembre 1992, repertorio n.
192503/14868,  B.U.S.C.  14880/261547, codice fiscale 10830310156, e'
sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato
dall'art.  18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma
1,  della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato i
bilanci  dalla  costituzione, non ha un attivo superiore al limite di
cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e quindi non e' possibile
procedere  ad  un  eventuale  recupero  coatto relativo ai contributi
biennali  di  revisione non versati per i bienni 93/94, 95/96, 97/98,
99/00.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti