IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea della societa' cooperativa Euroservis a
r.l., con sede in Milano, via Giorgio Savoia, 3;
  Vista  la nota prot. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale, Direzione generale della cooperazione,
divisione  IV,  concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti
si e'  verificata  anche  una delle cause previste dall'art. 2448 del
codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale ispettivo in data 19 novembre 2001 relativo alla
societa'  cooperativa  «Euroservis  a  r.l.», con sede in Milano, via
Giorgio  Savoia,  3,  da  cui  risulta  che la medesima trovasi nelle
condizioni  previste  dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2,
comma  1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le
seguenti   cause:   non   ha   depositato  i  bilanci  annuali  dalla
costituzione,  non  ha rapporti patrimoniali da definire e quindi non
e'  possibile  procedere  ad un eventuale recupero coatto relativo ai
contributi  biennali  di  revisione  non  versati per i bienni 95/96,
97/98 e 99/00;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
di  cui  all'art.  18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26
settembre  2002, circa lo scioglimento per atto dell'autorita' di cui
all'art.   2544   del  codice  civile  senza  nomina  di  commissario
liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Euroservis a r.l.», con sede in Milano,
via  Giorgio  Savoia,  3,  codice fiscale 11345190158, costituita per
rogito  notaio  dott. Ivano  Guarino  di  Milano, in data 23 novembre
1994,  repertorio  n.  6632/693,  racc.,  B.U.S.C.  15585/272886,  e'
sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina di commissario liquidatore, ai
sensi  dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato
dall'art.  18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma
1,  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato
bilanci  annuali  dalla costituzione, non ha rapporti patrimoniali da
definire e quindi non e' possibile procedere ad un eventuale recupero
coatto relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i
bienni 95/96, 97/98 e 99/00.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti