IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del Commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative    espresso    nella    seduta    dell'8   ottobre   1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento dell'assemblea della societa' cooperativa «Monza Center
a r.l.», con sede in Monza, via Doberdo' n. 13;
  Vista  la nota prot. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale, Direzione generale della cooperazione,
divisione  IV,  concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex
art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui confronti
si  e'  verificata  anche una delle cause previste dall'art. 2448 del
codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli Uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa in materia di cooperazione, problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale  ispettivo in data 15 gennaio 2001 relativo alla
societa'  cooperativa  «Monza  Center a r.l.», con sede in Monza, via
Doberdo'  n.  13,  da  cui  risulta  che  la  medesima  trovasi nelle
condizioni  previste  dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2,
comma  1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono le
seguenti  cause:  non ha depositato i bilanci dalla costituzione, non
ha  compiuto atti di gestione, non e' in condizione di raggiungere lo
scopo  per il quale e' stata costituita, non ha attivo da liquidare e
quindi  non  e'  possibile  procedere ad un eventuale recupero coatto
relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni
97/98, 99/00;
  Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative
di  cui  all'art.  18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 26
settembre  2002  circa lo scioglimento per atto dell'autorita' di cui
all'art.   2544   del  codice  civile  senza  nomina  di  commissario
liquidatore;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa «Monza Center a r.l.», con sede legale in
Monza,   via   Doberdo'   n.   13,   costituita   per  rogito  notaio
dott. Gianemilio  Franchini  di  Brugherio, in data 24 febbraio 1995,
repertorio  n.  43393/8246,  raccolta  B.U.S.C.  15592/272893, codice
fiscale  02484060963,  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a  nomina  di
commissario  liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile,
primo  comma,  come  modificato  dall'art.  18 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59  e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n.
400, in quanto non ha compiuto atti di gestione, non e' in condizione
di  raggiungere  lo scopo per il quale e' stata costituita, non ha un
attivo  da  liquidare  e  quindi  non  e'  possibile  procedere ad un
eventuale   recupero   coatto  relativo  ai  contributi  biennali  di
revisione non versati per i bienni 97/98, 99/00.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti