IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Vista   la  legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  recante  disposizioni
riguardanti  il  settore  universitario, ed in particolare, l'art. 2,
relativo   alle  filiazioni  in  Italia  di  universita'  e  istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;
  Vista  la  direttiva  ministeriale  23 maggio  2000  relativa  alle
«Attivita'   istruttorie   per   i  provvedimenti  di  autorizzazione
all'attivita'  di  filiazioni  in  Italia  di  universita' e istituti
superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  legale  rappresentante  del  The
Institute for the International Education of Students (IES) intesa ad
ottenere l'autorizzazione;
  Viste  le  osservazioni del Ministero degli affari esteri formulate
con  nota n. 14674 del 2 luglio 2003, con le quali fa presente che il
The  Institute  for the International Education of Students (IES) non
e'  una  universita'  ma  un  istituto  che,  collaborando  con varie
universita'  statunitensi,  promuove  e  organizza  la mobilita' e lo
studio decentrato in Italia dei loro studenti;
                              Decreta:
  Per le motivazioni espresse dal Ministero degli affari esteri nella
nota  di  cui  alle  premesse  non si autorizza l'attivita' in Italia
della filiazione del The Institute for the International Education of
Students  (IES)  in quanto non sussistono i requisiti di cui all'art.
2, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
    Roma, 27 ottobre 2003
                                                 Il Ministro: Moratti