IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Vista  la  legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
    Visto  il  comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  introdotto  dall'articolo 1, comma 2, della suddetta
legge  n. 94, il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato
allo  stato  di  previsione,  le  unita'  previsionali  di  base sono
ripartite  in  capitoli,  e  per l'entrata anche in articoli, ai fini
della  gestione  e  della  rendicontazione  e  che la ripartizione e'
effettuata  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    d'intesa   con   le   Amministrazioni
interessate;
    Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  sulla
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato,  emanato  in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5
della ripetuta legge n. 94/1997;
    Visto l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legislativo, il
quale  dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di  approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni   interessate,   provvede   a   ripartire  le  unita'
previsionali  di  base  in  capitoli,  ai fini della gestione e della
rendicontazione;
    Visto   il  proprio  decreto  31 dicembre  2002,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  243  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del
31 dicembre 2002, con il quale nello stato di previsione dell'entrata
(tabella  n.  1)  e  negli  stati di previsione dei Ministeri e delle
Amministrazioni  autonome (tabelle n. 2 a n. 15) e' stata disposta la
ripartizione,  per l'anno finanziario 2003, delle unita' previsionali
di  base in capitoli e per l'entrata anche in articoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista   la   legge   di   approvazione   delle  disposizioni  per
l'assestamento   di   bilancio   dello  Stato  e  dei  bilanci  delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003;
    Considerato  che ai fini della gestione e della rendicontazione -
come  avvenuto  per  il  bilancio  di  previsione  e  con le medesime
modalita'  -  occorre  far luogo alla ripartizione nei capitoli e per
l'entrata anche negli articoli delle variazioni apportate alle unita'
previsionali   di   base   dalla   predetta   legge  di  approvazione
dell'assestamento 2003;
    Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  la  suddetta ripartizione
conformemente   ai   contenuti   degli  allegati  tecnici  che  hanno
accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290;
                              Decreta:
    Ai  fini  della  gestione e della rendicontazione, nello stato di
previsione  dell'Entrata  (tabella  n. 1) e negli stati di previsione
dei  Ministeri e delle Amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
15), la ripartizione, per l'anno finanziario 2003, nei capitoli e per
l'entrata   anche   negli  articoli,  delle  variazioni  alle  unita'
previsionali di base e' quella risultante dall'allegato documento che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Il   decreto   viene   comunicato  alla  Corte  dei  conti,  alle
amministrazioni  interessate  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 7 novembre 2003
                                                Il Ministro: Tremonti