IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  relativo  alle  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,     e    successive    modificazioni,    recante    l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
  Visto  l'articolo  17  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 marzo 2000, n. 85, sul riordino
della carriera diplomatica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001,
n. 114;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;
  Acquisito  il  parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
  Vista   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  in  data
24 settembre 2003 e il relativo nulla osta in data 30 settembre 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito del regolamento

  1. Il  presente  regolamento  disciplina le modalita' di tenuta dei
fascicoli  personali  del  personale  della  carriera diplomatica, ai
sensi  dell'articolo  113 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n.  18,  recante l'ordinamento dell'amministrazione
degli affari esteri.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:

              -  Il  testo  dell'art.  113 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118, e' riportato nelle
          note all'art. 1.

          Note alle premesse:

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
          1957,  n.  22,  supplemento  ordinario,  reca: «Testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1957,  n.  686,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 2
          alla  Gazzetta  Ufficiale  12 agosto  1957,  n.  200, reca:
          «Norme  di  esecuzione  del  testo unico delle disposizioni
          sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,   n.   18,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio  1967,  n.  44,  supplemento  ordinario,  reca:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario,  reca:  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri».
          Si trascrive l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
              «Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: «Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa».
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n. 241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: «Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          1992,  n.  177,  reca: «Regolamento per la disciplina delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
          dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi».
              -  La  legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  8 gennaio  1997,  n.  5,  supplemento
          ordinario,  reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali».
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento  ordinario,  reca: «Riforma dell'organizzazione
          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59».
              -   Il   decreto  legislativo  24 marzo  2000,  n.  85,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85,
          reca:   «Riordino   della  carriera  diplomatica,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          20 febbraio   2001,   n.  114,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12 aprile  2001,  n.  86, reca: «Recepimento, ai
          sensi  dell'art.  112  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
          14   del   decreto   legislativo   24 marzo  2000,  n.  85,
          dell'accordo  relativo  al  quadriennio  2000-2003, per gli
          aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti
          economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
          diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia».
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche».

          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
          premesse. Si trascrive l'art. 113:
              «Art.  113 (Stato matricolare e documenti personali). -
          Per  ciascun  funzionario  diplomatico  e' tenuto uno stato
          matricolare  in  cui  sono  indicati  i  servizi di ruolo e
          quelli  non  di  ruolo eventualmente prestati in precedenza
          allo  Stato  e  ad  altri  enti  pubblici;  i provvedimenti
          relativi  alla  nomina,  allo  stato,  alla  carriera  e al
          trattamento  economico,  i  decreti di riscatto dei servizi
          non  di  ruolo  e  le  decisioni giurisdizionali sugli atti
          predetti.  E' indicato altresi' lo stato di famiglia con le
          relative  variazioni  che  il  funzionario  ha l'obbligo di
          comunicare   all'ufficio.   I   documenti  interessanti  la
          carriera  sono  tenuti  in  libretti  o fascicoli personali
          secondo  le  modalita'  che,  in relazione alle particolari
          esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte,
          sono stabilite dal regolamento».