La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1
      Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

  1. E' costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica
Petruzzelli  e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel
settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle
disposizioni  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  del  decreto
legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001, n. 6.
  2.  In  attesa  della  partecipazione dei soggetti privati entro il
termine  previsto  dal comma 4, il consiglio di amministrazione della
Fondazione  di cui al comma 1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo
presiede, e da quattro membri cosi' individuati:
    a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    b) un componente designato dalla regione Puglia;
    c) un componente designato dalla provincia di Bari;
    d) un componente designato dal sindaco di Bari.
  3.  Per  il  componente  del  consiglio  di  amministrazione  della
Fondazione  di  cui  al  comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha
luogo  la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
24  novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 2001, n. 6.
  4.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 4, del
decreto-legge   24   novembre   2000,   n.   345,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione
dei  soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro
il 31 dicembre 2005.
  5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di
cui  al  comma  1  e'  corrisposto  un contributo omnicomprensivo, da
determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  a  valere  sulla  quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.
  6.  La  Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con
gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo
sul   Teatro  Petruzzelli  di  Bari,  in  conformita'  al  Protocollo
d'intesa,  sottoscritto  a  Roma  il 21 novembre 2002, tra la regione
Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              -  La  legge  14 agosto  1967,  n. 800, recante: "Nuovo
          ordinamento  degli enti lirici e delle attivita' musicali",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1967,
          n. 233.
              -  Il  decreto  legislativo  29 giugno  1996,  n.  367,
          recante: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
          operano  nel  settore  musicale  in  fondazioni  di diritto
          privato",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          1996, n. 161.
              -  Il  decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante:
          "Disposizioni     urgenti    in    tema    di    fondazioni
          lirico-sinfoniche",  convertito,  con  modificazioni, dalla
          legge  26 gennaio  2001,  n.  6  (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  26 gennaio  2001,  n.  21),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277.
              -  Il  testo  del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge
          24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
          tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche",  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001, n. 6, e' il
          seguente:
              "1.  I  componenti  del consiglio di amministrazione di
          cui  all'art.  2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente
          decadono all'atto della approvazione della deliberazione di
          cui  all'art.  2, comma 2. Il consiglio di amministrazione,
          costituito  a  seguito  dell'ingresso dei soggetti privati,
          nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.".
              -  Il  testo  del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
          24 novembre 2000, n. 345, recante: "Disposizioni urgenti in
          tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche",  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001, n. 6, e' il
          seguente:
              "4.  Per  le fondazioni risultanti dalla trasformazione
          operata  con  il presente decreto, che non hanno conseguito
          la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
          ed  i  limiti  previsti  dal  decreto legislativo, entro il
          31 luglio  2003,  ovvero hanno una partecipazione inferiore
          al  12  per cento dei finanziamenti statali per la gestione
          della  propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
          non  puo'  subire  variazioni in aumento fino all'esercizio
          successivo a quello durante il quale le condizioni predette
          si  realizzano.  Resta fermo quanto erogato per il triennio
          1998-2000,  sulla  base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali.".