IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Sono   pervenute   a  questa  Autorita',  molteplici  richieste  di
chiarimenti in ordine al complesso tema dei consorzi stabili, come di
seguito rappresentate:
    1)  una  prima problematica e' afferente alla durata quinquennale
del   vincolo  consortile,  disposta  dall'art.  12  della  legge  n.
109/1994,  e  successive modificazioni, in ordine alla quale e' stato
chiesto se il vincolo quinquennale non comporti il divieto di recesso
del  consorziato  dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto
periodo;   al  riguardo  e'  stato  osservato,  infatti,  che  appare
difficile  sostenere  che  il recesso di un socio o la sua esclusione
per  cause  previste  dallo  statuto  prima  del quinquennio, possano
determinare   la  «non  attestabilita'  del  consorzio»,  atteso  che
l'indagine della SOA investirebbe fatti meramente privatistici, quali
l'esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra consorzio
e consorziati;
    2)  in  ordine all'attestazione dei consorzi stabili, fondata sul
sistema  della  «media  ponderale della durata delle attestazioni dei
consorziati»,  indicato  dall'Autorita' con comunicato SOA n. 9/2001,
antecedente  alle  modifiche  introdotte  nella  legge  n. 109/1994 e
successive  modificazioni dalla legge n. 166/2002, e' stato osservato
che tale orientamento, appare macchinoso, presupponendo che la durata
dell'attestazione  del  consorzio  stesso, debba essere rideterminata
ogni    qualvolta   venga   modificata   la   compagine   consortile.
Problematica,  questa, che risulta ulteriormente complicata dal nuovo
regime  della  durata  dell'attestazione  e dell'obbligo di revisione
triennale:  in  un  regime  «ponderale»  entrambe  le  nuove  soglie,
triennale e quinquennale, risulterebbero variabili; a ridosso di tali
scadenze  l'ingresso  di  un  nuovo  socio  con  lunga durata residua
dell'attestazione   comporterebbe   lo  slittamento  dell'obbligo  di
revisione  e  del  rinnovo dell'attestazione, mentre l'ingresso di un
socio  la  cui  attestazione  stia  per  scadere,  determinerebbe una
ulteriore anticipazione degli stessi adempimenti;
    3)  altra problematica riguarda il consorzio stabile, in possesso
di  iscrizioni  in  categorie  impiantistiche,  che  possa  ritenersi
abilitato,  ex  art.  2  della  legge  n.  46/1990,  a  rilasciare la
dichiarazione di conformita' di cui all'art. 7 della legge stessa; al
riguardo  e' stato chiesto se sia sufficiente l'abilitazione da parte
di  uno  dei  consorziati  ovvero  se  tale abilitazione debba essere
posseduta da un preposto al consorzio (quale il direttore tecnico);
    4)  e' stato inoltre chiesto, in ordine ai soggetti legittimati a
costituire  o  partecipare  ad un consorzio stabile, se sia possibile
per  un  consorzio  di  imprese  artigiane  nonche' per i consorzi di
cooperative partecipare al consorzio de quo;
    5)  diversi  quesiti  riguardano,  infine,  la partecipazione dei
consorzi  stabili alle gare d'appalto, con particolare riferimento al
divieto  di  cui  all'art.  12,  comma  5, della legge n. 109/1994, e
successive  modificazioni,  ai  sensi  del quale non e' consentita la
partecipazione  contemporanea  del  consorzio  e del consorziato alla
medesima gara. In ragione ditale divieto, sono stati posti i seguenti
quesiti:
      a) se  puo' un consorziato che ha concorso alla stessa gara cui
ha   partecipato   il  consorzio  stabile,  rendersi  successivamente
assegnatario di tutti o parte dei lavori acquisiti dal consorzio;
      b) se   un'impresa  che  abbia  partecipato  alla  stessa  gara
aggiudicata  ad  un consorzio stabile, divenuta successivamente socia
di quest'ultimo, possa divenire affidataria dei lavori;
      c) se   puo'  un'impresa  socia  rendersi  subappaltatrice  del
consorzio assegnatario;
      d) se  i  consorzi stabili possono concorrere in raggruppamento
con un proprio consorziato;
      e) quali  conseguenze  puo'  avere  la  presenza  negli  organi
amministrativi   di   un   consorzio   stabile   di   titolari  o  di
rappresentanti  o  di  direttori  tecnici  di  imprese consorziate se
queste  intendano  concorrere alle gare in concorrenza con il proprio
consorzio,   e  se  il  divieto  di  partecipazione  congiunta  debba
estendersi,  oltre  che alle imprese assegnatarie, anche a quelle che
risultino rappresentate nell'organo amministrativo del consorzio;
    f) se   e'   ammissibile   che  una  societa'  consorziata  possa
partecipare  da  sola,  in  contemporanea con il consorzio, spendendo
esclusivamente  il  proprio  nome,  ovvero  se  il consorzio prima di
partecipazione  alla  gara,  puo' indicare solo alcune delle societa'
consorziate, di modo che un'altra societa' altrimenti consorziata, ma
non menzionata in sede di gara, partecipi da sola.
  Stante   l'interesse   ed  il  rilievo  delle  problematiche  sopra
richiamate si e' proceduto alla loro pubblicazione nel Forum, al fine
di  acquisire  al  riguardo le valutazioni dei soggetti firmatari dei
protocolli di intesa con questa Autorita'.
  Alla  scadenza  del  termine stabilito l'ANCE ha fatto pervenire le
proprie  valutazioni.  Successivamente e' stata sollevata l'ulteriore
problematica   relativa   alla  necessita'  o  meno,  ai  fini  della
qualificazione   del   consorzio   stabile,   che  tutte  le  imprese
consorziate  siano  in  possesso dell'attestazione di qualificazione,
manifestando il convincimento che si debba dare risposta positiva nel
senso  che tutte debbano essere qualificate, stante il dato letterale
dell'art.  12, comma 8-ter, primo periodo, della legge n. 109/1994, e
successive  modificazioni  e dell'art. 20, primo periodo, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  che sostanzialmente
coincidono.

Considerato in diritto.
  In ordine alla problematica di cui al punto 1, relativa alla durata
quinquennale del vincolo consortile, sembra pacifico che tale vincolo
non  comporta  divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il
quinquennio.   L'art.  12,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994,  e
successive  modificazioni,  infatti,  prevede espressamente l'ipotesi
dello scioglimento, consentendo la ripartizione tra i consorziati dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati a
favore  del  consorzio,  secondo  criteri  stabiliti  dal regolamento
(decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, art. 97),
purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
  Le  norme  nulla  dicono,  invece, in ordine al recesso del singolo
consorziato.
  Al  riguardo  si  osserva  che l'assenza di un espresso «divieto di
recesso»  del  singolo  consorziato dal consorzio stabile prima dello
scadere   del  quinquennio  e  l'impossibilita',  in  ogni  caso,  di
precludere il recesso per giusta causa o la risoluzione per eventuale
inadempimento  dei  consorziati,  trattandosi di istituti a carattere
inderogabile,  indurrebbero  a  ritenere  inammissibile  che  la  SOA
consideri  tali  fatti  preclusivi della qualificazione del consorzio
stesso.  Cio',  peraltro richiederebbe da parte della SOA un'indagine
su  aspetti  privatistici,  quali  l'esistenza o meno di controversie
attuali  o potenziali tra consorzio e consorziati che sembra priva di
qualsiasi fondamento giuridico.
  Ovviamente  resta  fermo che, atteso quanto disposto dall'Autorita'
nel  comunicato alle SOA n. 9 del 14 giugno 2001 nonche' del rispetto
del numero minimo dei tre consorziati, verificandosi, per effetto del
recesso «una variazione dei soggetti consorziati, corre l'obbligo per
il  consorzio  stabile  di richiedere l'adeguamento dell'attestazione
posseduta» al nuovo assetto del consorzio.
  Con riguardo alle problematiche relative al sistema di attestazione
dei  consorzi  stabili,  di  cui  al  punto  2,  deve preliminarmente
rilevarsi  che  in base al nuovo art. 12, comma 8-ter, della legge n.
109/1994,  e successive modificazioni, come modificato dalla legge n.
166/2002,  i  consorzi  de  quibus  si  qualificano  sulla base delle
«qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate», secondo
le modalita' ivi indicate.
  La  citata  disposizione  legislativa, coincide sostanzialmente con
quanto  previsto  dalla norma regolamentare di cui all'art. 20, primo
periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che
per questa via e' elevata al rango di norma primaria.
  In tal modo, pertanto, anche per espressa disposizione legislativa,
e'  la  qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire
una   posizione   di   centralita'   nell'ambito   del   sistema   di
qualificazione del consorzio stabile.
  Alla  luce di quanto sopra, il sistema della «media ponderale della
durata  delle  attestazioni  dei  consorziati»,  indicato  da  questa
Autorita'  nel  comunicato  SOA  n.  9 del 14 giugno 2001, in base al
quale  la  data  di  scadenza dell'attestazione del consorzio stabile
deve  coincidere  con la media ponderale calcolata con riferimento ai
periodi  di  residua  validita'  delle  attestazioni  ed  ai relativi
importi  di classifica, sembra non piu' compatibile con il rafforzato
ruolo della qualificazione della singola impresa, che non consente il
verificarsi   di   ipotesi   in  cui  la  scadenza  dell'attestazione
rilasciata  al  consorzio  stabile,  risulti  successiva  a quella di
alcune delle consorziate.
  Se  infatti, si pone l'accento sulle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate, anche con specifico riferimento ai tempi
di validita' delle loro attestazioni, e' evidente che costituisce una
incongruenza  il  rilascio ad un consorzio stabile di un'attestazione
la  cui  validita'  temporale e' a priori superiore a quella di una o
piu' consorziate.
  Sembra,   pertanto,   piu'   corretto   prevedere   che  la  durata
dell'efficacia  della  qualificazione  sia  pari  a quella di legge e
cioe'  cinque  anni  con  l'obbligo  di  sottoporre  la  stessa  alla
prescritta verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti
di  ordine  generale  nonche'  del possesso di requisiti di capacita'
strutturale. Va rilevato che, per i consorzi stabili, la verifica del
possesso  della capacita' strutturale non puo che essere il riscontro
della  permanenza  nelle imprese consorziate delle qualificazioni che
hanno consentito il rilascio dell'attestazione originaria. Va inoltre
osservato  che  qualora  l'efficacia  dell'attestazione di uno o piu'
consorziati  scada  (scadenza  intermedia) prima dei suddetti termini
(tre  anni  e  cinque  anni),  come  pure  nei  casi di variazione di
classifica  o  di  categorie  delle attestazioni dei consorziati o di
variazione  dei  soggetti consorziati, non puo' non correre l'obbligo
per    il    consorzio   di   richiedere   alla   SOA   l'adeguamento
dell'attestazione.
  Ai   fini   di  fornire  alle  stazioni  appaltanti  le  necessarie
informazioni sulla validita' dell'efficacia dell'attestazione, questa
deve  riportare  la  data  di scadenza intermedia qualora essa sia di
data precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni
rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica,
qualora   essa   sia  di  data  precedente  l'efficacia  quinquennale
dell'attestazione.
  Gli  adeguamenti  comportano  il pagamento di una tariffa in misura
pari  a  quella  stabilita  per le variazioni dei requisiti di ordine
speciale  nella  determinazione dell'Autorita' del 27 luglio 2000, n.
40.
  In   ordine   alla   problematica  di  cui  al  punto  3,  connessa
all'abilitazione  di  cui alla legge n. 46/1990, deve preliminarmente
rilevarsi   che  nella  deliberazione  n.  108  del  17 aprile  2002,
l'Autorita',  nel precisare che l'abilitazione de qua non costituisce
requisito  di  partecipazione  alle  gare  d'appalto, ma requisito da
dimostrare  in  fase esecutiva, ha stabilito che il possesso di detta
abilitazione puo' essere comprovato nei seguenti modi:
    1) mediante produzione del certificato della camera di commercio,
ovvero  di  attestazione  SOA  per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4,  OS5,  OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che,
come recentemente stabilito nella deliberazione n. 269 del 15 ottobre
2003,  ha  di  per  se stessa valenza abilitativa all'esercizio delle
attivita'  disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990,
ora  art.  107  del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
    2)  oppure  l'impresa esecutrice, in fase esecutiva, propone come
responsabile  delle attivita' in questione un tecnico in possesso dei
relativi prescritti requisiti.
  Con   particolare  riferimento  ai  consorzi,  invece,  nel  citato
comunicato  SOA  n.  9  del  14 giugno 2001, e' stato stabilito che i
consorzi  stabili,  i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane,  possono dimostrare il possesso dell'abilitazione prevista
dalla  legge  n.  46/1990,  con la presenza nella direzione tecnica o
nello  staff  tecnico  di  una figura professionale in possesso della
specifica abilitazione.
  Dal  coordinamento  delle suddette pronunce deriva che il consorzio
stabile  puo'  avvalersi,  per  la dimostrazione dell'abilitazione de
qua,    delle   due   modalita'   sopra   indicate:   conseguire   la
qualificazione,  ex  art.  12, comma 8-ter, nelle categorie attinenti
alle  lavorazioni  di  cui  all'art. 1 della legge n. 46/1990, oppure
avvalersi,  in  sede  di esecuzione, di un'impresa, appartenente alla
propria  compagine  consortile,  che proponga come responsabile delle
attivita' in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti
requisiti.
  In  quest'ultimo  caso,  tuttavia,  occorre  precisare che, poiche'
l'art.   13,   comma   4,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni  stabilisce  che i consorzi stabili devono indicare, in
sede  di  offerta,  per quali dei loro consorziati essi concorrono ed
essendo   questi   di   conseguenza   quelli  abilitati  ad  eseguire
materialmente  i lavori, tra gli stessi dovra' necessariamente essere
incluso il consorziato che proponga come responsabile delle attivita'
in  questione  un tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge
n. 46/1990, come sopra indicato.
  Con  riguardo  alla  problematica di cui al punto 4), relativa alla
possibilita'  per un consorzio di imprese artigiane di partecipare ad
un  consorzio stabile, devono preliminarmente rilevarsi le differenze
intercorrenti  tra  gli  stessi: i consorzi di imprese artigiane sono
soggetti per i quali la legge n. 109/1994, e successive modificazioni
ha  ripristinato  il  ruolo  primario  delle  imprese  componenti  il
consorzio,  a  discapito  del  consorzio  stesso; i consorzi stabili,
invece,  risultano  caratterizzati  da una propria autonomia rispetto
alle imprese ad essi partecipanti, nonche' dall'organizzazione comune
e stabile d'impresa.
  In  particolare  per  questi ultimi l'art. 10, comma 1, lettera c),
della  legge  n.  109/1994, e successive modificazioni, stabilisce in
maniera  tassativa  i  soggetti  legittimati  a  costituirli,  ovvero
«imprese   individuali,   imprese  artigiane,  societa'  commerciali,
societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro»; dall'elenco de quo
restano,  pertanto,  esclusi  i  consorzi  di  imprese artigiane ed i
consorzi  di  cooperative.  Conseguentemente,  deve  ritenersi che ad
assumere  la veste di consorziato di un consorzio stabile non possano
essere i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di cooperative.
  Quanto sopra, anche alla luce delle differenze intercorrenti tra le
due  tipologie  di  consorzi  in  esame,  tra  le quali di preminente
rilievo e' il fatto che il consorzio stabile si presenta come species
del  consorzio  con attivita' esterna di marca civilistica, da questo
differenziandosi   per   la  stabilita'  organizzativa  e  temporale;
conseguentemente,  la  partecipazione  di  un  consorzio  di  imprese
artigiane  e  di  un consorzio di cooperative ad un consorzio stabile
rappresenterebbe,  per  questi,  l'appartenenza  ad una struttura con
caratteristiche  e  vincoli giuridico/temporali estranei alla propria
natura e disciplina giuridica.
  In  ordine  alle  problematiche  sollevate  al punto 5 in merito al
divieto,  di  cui  all'art.  12,  comma  5 della legge n. 109/1994, e
successive   modificazioni,   di   contemporanea  partecipazione  del
consorzio  e  del  consorziato  alla  medesima gara, si rileva quanto
segue.
  Riguardo  alla  presunta incongruenza esistente tra le disposizioni
di  cui  al suddetto art. 12, comma 5, e di cui all'art. 13, comma 4,
della   medesima  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni,
preliminarmente  si osserva che quest'ultima norma, nel precisare che
i  consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti
ad  indicare,  in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre,  dispone  altresi'  che a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Una simile
disposizione  non  sembra  rappresentare  un  contrasto  rispetto  al
divieto  di cui all'art. 12, comma 5. Infatti, mentre tale norma pone
un principio di carattere generale, ossia il divieto di contemporanea
partecipazione  alla medesima procedura di gara del consorzio stabile
e  del  consorziato, l'art. 13, comma 4, precisa e puntualizza che il
divieto  investe  solo  i  consorziati che gia' partecipano alla gara
mediante  la  struttura consortile. In tal modo, la norma preclude la
possibilita'  per  un'impresa  di  partecipare  in duplice veste alla
gara,   ovvero   quale   consorziato   o   in  altra  diversa  forma,
rappresentando  quindi una specificazione del generale divieto di cui
all'art.   12,  comma  5,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive
modificazioni.
  Sulla  base  di  quanto  sopra,  deve ritenersi che il rapporto tra
l'art.  13, comma 4, e l'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e
successive  modificazioni,  deve  essere ricostruito nel senso che la
prima  delle  due  disposizioni  ha  definito l'ambito soggettivo del
divieto  posto  dalla  seconda,  divieto  che,  pertanto,  opera  con
conseguente  applicabilita'  della  sanzione,  solo ove alla medesima
gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto
dei  quali  il  consorzio  ha dichiarato che intende partecipare alla
gara.
  Cio'  premesso,  ed alla luce del divieto posto dall'art. 12, comma
5,   della  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni,  deve
sicuramente  darsi  risposta  negativa  al quesito di cui al punto 5,
lettera  a), atteso che proprio in ragione del divieto de quo, non e'
ipotizzabile  che un consorziato abbia partecipato contemporaneamente
al  consorzio  stabile, di cui e' parte, alla medesima gara, e che in
seguito si renda assegnatario dei lavori aggiudicati a quest'ultimo.
  Allo  stesso modo, deve darsi risposta negativa anche al quesito di
cui  al  punto  5,  lettera  b), atteso che l'art. 13, comma 4, della
legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni  stabilisce  che  i
consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad
indicare,  in  sede  di offerta, per quali consorziati concorrono; in
tal  modo,  i  consorziati  esecutori  potranno  essere  solo  quelli
indicati  in  sede  di  partecipazione  alla  gara. Conseguentemente,
sembra inammissibile che un'impresa divenuta socia del consorzio solo
in  epoca  successiva  all'espletamento  di  quest'ultima,  possa poi
eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso.
  In  considerazione  della  struttura  del  consorzio, dotato di una
propria   soggettivita'  giuridica  ed  autonoma  qualificazione,  ed
operante  come  un'unica impresa, anche riguardo al quesito di cui al
punto 5, lettera c), deve darsi risposta negativa.
  E',  infatti,  da  ritenere  inammissibile un eventuale rapporto di
subappalto  tra  il  consorzio  stabile  ed  un  proprio consorziato,
proprio  in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che
lega  il  secondo al primo. Per la stessa motivazione deve escludersi
che  un  consorziato esecutore dei lavori affidi in subappalto questi
ultimi  ad  altro  consorziato,  in quanto entrambi appartenenti alla
medesima struttura giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro
decisionale.
  Diversa  e'  l'eventualita' che il consorzio affidi in subappalto i
lavori  a soggetti estranei alla compagine consortile, ed in possesso
di  adeguati requisiti; in tal caso, infatti, non sembrano sussistere
motivi  ostativi ed anzi l'art. 12, comma 4, espressamente stabilisce
che  ai  consorzi  stabili  si applicano le disposizioni dell'art. 18
della  legge  n.  55/1990 come modificato dall'art. 34 della legge n.
109/1994, e successive modificazioni.
  Sul  quesito  di  cui  al  punto  5, lettera d), deve ulteriormente
esprimersi  parere  negativo.  La  legge  n.  109/1994,  e successive
modificazioni,  infatti,  consente  ai  consorzi stabili di aderire a
raggruppamenti  temporanei  di concorrenti, atteso che ai sensi dello
stesso  art.  10,  comma  1,  lettera  d), della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, queste ultime possono essere costituite dai
soggetti  di  cui  alle lettere a), b), c), ovvero anche dai consorzi
stabili.  La  norma nulla specifica in ordine all'eventualita' che il
consorzio   stabile   concorra   in  raggruppamento  con  un  proprio
consorziato. Tuttavia, una simile possibilita' deve ritenersi esclusa
atteso  che  cio'  determinerebbe  la  somma delle qualificazioni del
consorzio  stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione
del  vincolo  intercorrente  tra  i medesimi, sono gia' ricomprese in
quelle del consorzio.
  Le  considerazioni  svolte in ordine al divieto posto dall'art. 12,
comma  5,  della  legge  n.  109/1994,  e  successive  modificazioni,
comportano  che  al quesito di cui al punto 5, lettera e) debba darsi
risposta  negativa  in  quanto  la  contemporanea  partecipazione del
consorzio  e  del  consorziato,  qualora siano presenti le condizioni
indicate   nel   quesito,  potrebbe  configurare  una  situazione  di
collegamento  sostanziale,  mentre  assumono carattere assorbente nei
riguardi del quesito di cui al punto 5, lettera f).
  Per  quanto  riguarda,  infine,  l'ultimo  quesito,  concernente la
necessita'  o  meno,  al  fine  della  qualificazione  del  consorzio
stabile,   che   tutte  le  imprese  consorziate  siano  in  possesso
dell'attestazione  di qualificazione, si osserva che l'art. 12, comma
8-ter,   primo   periodo,   della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni  recita  «Il  consorzio stabile si qualifica sulla base
delle  qualificazioni  possedute  dalle singole imprese consorziate».
Tale  enunciato  normativo,  introdotto  nel  corpo  della  legge  n.
109/1994 e s.m. dalla legge n. 166/2002, riproduce sostanzialmente il
primo   periodo   dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   34/2000,   che  recita  «Il  consorzio  stabile  e'
qualificato  sulla  base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate».
  Con  riferimento  all'art.  20  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 34/2000 l'autorita' ha gia' avuto modo di esprimere il
proprio   orientamento   interpretativo  nella  determinazione  n.  6
dell'8 febbraio  2001,  chiarendo  inequivocabilmente, al punto 1.a),
che  «tutte  le  imprese  consorziate  devono  essere  in possesso di
attestazione di qualificazione».
  Peraltro,  anche  alla luce delle nuove modalita' di qualificazione
dei  consorzi  stabili  introdotte dal suddetto comma 8-ter dell'art.
12,  stante  la  sostanziale uguaglianza dei due richiamati enunciati
normativi,  non  puo'  che  concludersi  nel senso che ciascuna delle
imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la
qualificazione  singolarmente  posseduta,  attraverso  il  meccanismo
sommatorio  disciplinato  nel citato articolo, e che, pertanto, tutte
le   consorziate   devono  essere  in  possesso  di  attestazione  di
qualificazione.
  Sulla  base  delle  considerazioni  svolte,  al  fine  di garantire
l'uniformita'   nell'applicazione   della  normativa  in  materia  di
consorzi stabili, l'Autorita' e' dell'avviso che:
    a) la  durata  quinquennale  del  vincolo consortile non comporta
divieto  di  scioglimento  del consorzio stabile entro il quinquennio
ne'  divieto  di recesso del singolo consorziato prima della scadenza
dei  cinque anni; in tale ultima ipotesi resta fermo l'obbligo per il
consorzio   stabile   di   chiedere  l'adeguamento  dell'attestazione
posseduta al nuovo assetto del consorzio;
    b) la  durata  dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione
di  un  consorzio stabile e' di cinque anni con l'obbligo di verifica
triennale  in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale
e  di  capacita'  strutturale; nel caso che l'attestazione di uno dei
consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza
intermedia),  come  pure  nei  casi  di variazione di classifica o di
categorie  delle  attestazioni  dei  consorziati  o di variazione dei
soggetti  consorziati  qualora  esse  comportino  una riduzione della
qualificazione  posseduta,  il  consorzio  deve  richiedere  alla SOA
l'adeguamento della propria attestazione;
    c) l'attestazione  di un consorzio stabile deve riportare la data
di  scadenza  intermedia qualora essa sia di data precedente a quella
di  verifica  triennale  e, per le attestazioni rilasciate in sede di
verifica  triennale  o dopo la suddetta verifica, qualora essa sia di
data precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione;
    d) gli  adeguamenti  comportano  il  pagamento  di una tariffa in
misura  pari  a  quella  stabilita per le variazioni dei requisiti di
ordine  speciale  nella  determinazione  dell'Autorita' del 27 luglio
2000, n. 40;
    e) il    consorzio    stabile   puo'   comprovare   il   possesso
dell'abilitazione  prevista  dalla  legge  n. 46/1990, conseguendo la
qualificazione,  ex  art. 12, comma 8-ter, della legge n. 109/1994, e
successive  modificazioni, nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4,
OS5,  OS9,  OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di
per  se  stessa  valenza  abilitativa  all'esercizio  delle attivita'
disciplinate  dall'art.  1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art.
107  del  testo  unico  dell'edilizia, oppure avvalendosi, in sede di
esecuzione,   di  un'impresa,  appartenente  alla  propria  compagine
consortile   che   proponga  come  responsabile  delle  attivita'  in
questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti;
    f) la  possibilita' per un consorzio di imprese artigiane o di un
consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa
sulla  base dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge quadro che,
nell'elencare   in   maniera   tassativa  i  soggetti  legittimati  a
costituirli,   non  fa  alcun  riferimento  ai  consorzi  di  imprese
artigiane e ai consorzi di cooperative;
    g) dal  combinato  disposto  di  cui  all'art.  13,  comma  4, ed
all'art.   12,   comma  5,  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente
applicabilita'  della  sanzione,  opera  solo  ove alla medesima gara
partecipino  sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei
quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;
    h) in  ragione  del  divieto  posto  dall'art. 12, comma 5, della
legge  n. 109/1994 e successive modificazioni non e' consentito ad un
consorziato  che  abbia  partecipato  alla  medesima  gara  che si e'
aggiudicato  il  consorzio  di cui fa parte, divenire successivamente
assegnatario dell'esecuzione dei relativi lavori;
    i) e'  da  ritenersi  inammissibile che un'impresa divenuta socia
del  consorzio  solo in epoca successiva all'espletamento di una gara
possa  poi  eseguire  i  lavori  aggiudicati  al consorzio stesso, in
quanto dalla disposizione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n.
109/1994,  e  successive modificazioni, che prevede che i consorzi di
cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in
sede  di  offerta,  per quali consorziati concorrono, si evince che i
consorziati esecutori potranno essere solo quelli indicati in sede di
partecipazione alla gara;
    j) e'   da  ritenersi  inammissibile  un  eventuale  rapporto  di
subappalto  tra  il  consorzio  stabile ed un proprio consorziato, in
ragione  del  rapporto  di  immedesimazione interorganica che lega il
secondo  al  primo;  per la stessa motivazione deve escludersi che un
consorziato  esecutore  dei lavori affidi in subappalto questi ultimi
ad altro consorziato;
    k) e' da ritenersi esclusa la possibilita' che i consorzi stabili
concorrano  in  raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che
cio'  determinerebbe  la  somma  delle  qualificazioni  del consorzio
stabile  con  quelle  del  consorziato  che,  proprio  in ragione del
vincolo  intercorrente tra i medesimi, sono gia' ricomprese in quelle
del consorzio;
    l) non  possono  partecipare,  in  via  autonoma,  alle  gare cui
partecipa  il  consorzio  stabile  quei  consorziati  i cui titolari,
rappresentanti   e   direttori  tecnici  siano  presenti  nell'organo
amministrativo del consorzio;
    m) atteso  che  ciascuna  delle imprese consorziate concorre alla
qualificazione  del  consorzio  con  la  qualificazione singolarmente
posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall'art. 12,
comma  8-ter, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, al
fine   della   qualificazione  di  un  consorzio  stabile,  tutte  le
consorziate   devono   essere   in   possesso   di   attestazione  di
qualificazione.
      Roma, 29 ottobre 2003

                                                 Il presidente: Garri