IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme in materia di
sviluppo    delle   attivita'   economiche   e   della   cooperazione
internazionale del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della provincia
di  Belluno e delle aree limitrofe e, in particolare, l'art. 2, comma
1,  che  ha  previsto la costituzione di una societa' finanziaria per
azioni,  la  «Finest»,  con il compito di finanziare o partecipare ad
imprese  e  societa'  miste  (e  ad  altre  forme  di  collaborazione
commerciale   e   industriale)   promosse  o  partecipate  nei  Paesi
dell'Europa  centrale  e balcanica, nonche' nell'Unione Sovietica, da
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Friuli-Venezia
Giulia,  nel  Veneto  e  nel Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o
societa'  aventi  stabile  organizzazione  in  uno  Stato dell'Unione
europea, controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art.  24,  comma  1,  che  costituisce  presso questo Comitato la V
commissione  permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico
della  politica  commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che
le  delibere  adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame
di questo Comitato;
  Visto l'art. 20, comma 1, lettera d) del citato decreto legislativo
n.  143/1998,  il  quale  stabilisce  che le partecipazioni acquisite
dalla  «Simest  S.p.a.»  in imprese e societa' all'estero non possono
superare  di norma il 25 per cento del capitale e fondo sociale della
societa'  o  impresa  e  devono, inoltre, essere cedute, a prezzo non
inferiore   a   valori   correnti,   entro   otto  anni  dalla  prima
acquisizione;
  Visto  il successivo periodo del comma 1 sopra richiamato, il quale
prevede  che  questo  Comitato,  con  propria delibera da adottare su
proposta  del  Ministro  del  commercio  estero,  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
stabilisce:
    a) le  ipotesi in cui il limite del 25% della partecipazione puo'
essere aumentato;
    b) le  ipotesi  in  cui  il  termine  per la cessione puo' essere
prorogato;
    c) le  ipotesi  in  cui,  in  ragione dell'uso di fondi specifici
destinati   allo  scopo,  non  si  applicano  il  limite  massimo  di
partecipazione o l'obbligo di cessione;
    d) le ipotesi in cui la «Simest S.p.a.» puo' essere autorizzata a
partecipare  ad  aumenti  del capitale sociale di societa' di diritto
italiano,   interamente  destinati  a  realizzare  l'acquisizione  di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero;
  Visto  l'art.  21,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo n.
143/1998, il quale prevede che alle partecipazioni e ai finanziamenti
della  «Finest  S.p.a.»  si  applicano  le  stesse  disposizioni  che
regolano  le  analoghe attivita' svolte dalla «Simest S.p.a.», di cui
all'art.  20, comma 1, lettera c), sub h-ter) e lettere d), e) ed f),
e commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli   articoli 23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente  le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Vista  la  delibera  9 luglio  1998,  n.  63 (Gazzetta Ufficiale n.
199/1998),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  adeguato il proprio
regolamento  interno  alle disposizioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  delibera  5 agosto  1998,  n.  79 (Gazzetta Ufficiale n.
241/1998),  con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato
le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
  Vista la delibera di questo Comitato 9 giugno 1999, n. 87 (Gazzetta
Ufficiale  n.  182/1999)  concernente  le  deroghe ai limiti ordinari
dell'attivita' svolta dalla «Simest S.p.a.»;
  Vista  la  delibera  adottata dalla citata V commissione permanente
nella  seduta  del  15 luglio  2003,  su  proposta del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              Delibera:

  Con  riferimento alla lettera a) dell'art. 20, comma 1, lettera d),
citato  nelle  premesse: il limite del 25% della partecipazione della
«Finest  S.p.a.» al capitale o fondo sociale dell'impresa puo' essere
aumentato,  ferma  restando  la  partecipazione  di  minoranza  della
«Finest» stessa, nei seguenti casi:
    1)  al  fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e
medie  imprese italiane, identificate secondo i parametri comunitari,
entro il limite massimo di 260 mila euro per singola partecipazione;
    2)  al  fine  di  favorire  investimenti  italiani  nei  Paesi di
interesse  strategico  per  l'Italia,  la  cui  lista viene elaborata
periodicamente di comune intesa dai Ministeri che fanno parte della V
commissione  permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico
della politica commerciale con l'estero;
    3)  al  fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al
processo  di  privatizzazione  in  atto in molti Paesi. «Finest» puo'
acquistare   congiuntamente   alle   imprese   italiane   interessate
partecipazioni  di  minoranza  anche  eccedenti  il limite del 25 per
cento   del   capitale   sociale   di   imprese   estere  in  via  di
privatizzazione.  Tale  deroga  alla operativita' ordinaria ha valore
esclusivamente  in  via  transitoria,  con il vincolo per «Finest» di
dismettere,  appena  i  tempi  tecnici  dell'operazione lo renderanno
possibile  e  comunque  prima  del  termine  ordinario  di otto anni,
l'eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25 per
cento del capitale o fondo sociale dell'impresa partecipata.
  Con riferimento alla successiva lettera b), il termine ordinario di
cessione  delle  partecipazioni  acquisite  da  «Finest»  puo' essere
prorogato:
    1)   nei   casi   di   intervento   di   istituzioni  finanziarie
sovranazionali  (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di
societa'  estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze
il  periodo  di partecipazione di «Finest» e', di norma, coerente con
quello delle suddette istituzioni finanziarie;
    2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi
e   distretti  industriali  e  commerciali  all'estero  promossi  e/o
partecipati  da  aziende italiane o da consorzi da queste costituiti.
In  tali  casi  la  partecipazione di «Finest» dovra' comunque essere
ceduta   al   raggiungimento  degli  obiettivi  cui  il  progetto  e'
finalizzato e, comunque, non potra' eccedere il termine di 12 anni;
    3)  nei  casi  di  intervento  di «Finest» in societa' estere che
realizzino  opere  infrastrutturali  di carattere strategico ed i cui
termini  di  avviamento  richiedano  una  durata di partecipazione di
«Finest»   piu'   lunga   di   quella  ordinaria;  in  ogni  caso  le
partecipazioni  in  oggetto  non  potranno  eccedere il termine di 15
anni.
  Con riferimento alla successiva lettera c):
    1)  non  si applica il limite massimo ordinario di partecipazione
qualora «Finest» utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati
in  gestione  da terzi, quali regioni, province ed enti territoriali.
In  ogni  caso  la  partecipazione  pubblica  complessiva  non potra'
eccedere  il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa
partecipata all'estero.
  Resta   fermo   comunque   il   limite   massimo  del  25%  per  le
partecipazioni di «Finest» a societa' strumentali per la gestione dei
fondi stessi;
    2) non si applicano l'obbligo di cessione, il vincolo di durata e
la   percentuale  di  partecipazione  qualora  «Finest»  partecipi  a
societa'  italiane  ed  estere  per  le finalita' di cui all'art. 20,
comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo n. 143/1998.
  Con riferimento alla successiva lettera d), «Finest» e' autorizzata
a  partecipare,  nei  limiti  ordinari previsti dall'art. 3, comma 1,
della  legge  n.  100/1990,  ad  aumenti  di  capitale di societa' di
diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero, nei seguenti casi:
    1)  quando  l'aumento di capitale e' destinato a capitalizzazione
di  societa'  di  scopo  per  la partecipazione a gare internazionali
finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di societa' estere;
    2)  nel  caso  di  aumenti  del  capitale  sociale, effettuati da
imprese   di   diritto   italiano  esclusivamente  appartenenti  alla
categoria  delle piccole e medie imprese secondo quanto stabilito dai
parametri  comunitari,  che  siano interamente destinati a realizzare
l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. La
V   commissione   permanente   per  il  coordinamento  e  l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero ha facolta', sulla
base  di  rapporti  quadrimestrali  inviati  da «Finest» al Ministero
delle  attivita' produttive, di confermare o modificare gli indirizzi
che  determinano  le  priorita'  di  investimento,  per settori, aree
geografiche o tipologia di azienda.
      Roma, 25 luglio 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
  Economia e finanze, foglio n. 249