IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a
denominazione  di  origine  controllata «Valpolicella e Recioto della
Valpolicella», in data 3 settembre 2003, intesa ad ottenere la deroga
all'art.  5,  comma  9,  del  disciplinare  di  produzione dei vini a
denominazione   di  origine  controllata  «Valpolicella»  annesso  al
decreto ministeriale 12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola
2003/2004;
  Visto,  sulla sopracitata richiesta di deroga, il parere favorevole
della regione Veneto;
  Considerato che il mercato dei vini richiede la vinificazione delle
uve  destinate all'appassimento quando le stesse presentino un titolo
alcolometrico  compreso  tra 14,00 %vol e 16,00 % vol, gradazioni che
si raggiungono dopo circa novanta giorni di appassimento delle uve;
  Viste  le  particolari  condizioni climatiche verificatisi nel 2003
che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve;
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla deroga all'art.
5,  comma  9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Valpolicella» annesso al decreto ministeriale
12 marzo 2003, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Per  la  sola  campagna  vitivinicola  2003/2004,  le  uve messe ad
appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto
della   Valpolicella»   possono   essere  vinificate  a  partire  dal
1° dicembre 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 10 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate