IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Reggio Calabria

  Visto  l'art.  2544  del codice civile integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulta che la
societa'  cooperativa  si  trova nelle condizioni previste dal citato
art. 2544 del codice civile;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale  del  6 marzo  1996  che  disciplina  il
decentramento delle procedure di scioglimento;
  Visti i D.D. del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio
2003   che   definiscono   i  casi  di  non  nomina  del  commissario
liquidatore;
  Preso  atto  della decisione assunta dalla Commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione  del 15 maggio 2003, che esonera, in
alcuni  casi,  le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di
parere;
  Preso  atto  che  la  societa' non ha depositato i bilanci relativi
agli  esercizi  2000-2001  e  2002  e che il legale rappresentante ha
dichiarato che non esistono pendenze da definire;
                               Decreta
che  la  seguente  societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  «Zera  informatica  a  r.l.»,  con sede in
Reggio  Calabria, costituita per rogito notaio dott. Consolato Romano
Sergi  in data 8 luglio 1992, repertorio n. 10961 - registro societa'
n. 213/92, tribunale di Reggio Calabria.
      Reggio Calabria, 3 novembre 2003
                                    Il direttore provinciale: Verduci