IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
    Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
    Visto  l'art.  34  della citata legge n. 183/1989 che individua i
consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
    Vista  la  legge  16 dicembre  1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
    Visto  l'art.  66  del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente «Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
    Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 7 marzo 1997, n. 53, il
quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e  sono  fatti  salvi gli effetti prodottisti ed i rapporti giuridici
sorti  sulla base dell'art. 3 del citato decreto-legge 8 agosto 1996,
n. 443;
    Accertato  che le operazioni di liquidazione del Quinto consorzio
idraulico  di  seconda e terza categoria Badia a Settimio - Scandicci
(Firenze)  sono  state  ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della
legge  n.  1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del
patrimonio dell'ente medesimo;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  disavanzo  di  euro  3.635,78  (L. 7.039.856)  ripianato con
interventi  finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al
comma  2  dell'art. 14 della citata legge n. 1404/1956, acceso presso
la tesoreria centrale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione del patrimonio del Quinto consorzio idraulico di
seconda  e  terza categoria Badia a Settimio - Scandicci (Firenze) e'
chiusa a tutti gli effetti.