IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato comunque interessanti la finanza statale;
    Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'l.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
    Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1041,  concernente  le
«Gestioni  fuori  bilancio  nell'ambito  delle  Amministrazioni dello
Stato»;
    Vista   la   legge  23 dicembre  1993,  n.  559,  concernente  la
disciplina   della   soppressione   delle   gestioni  fuori  bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26 della citata legge n.
559/1993,  e'  stata  soppressa  e  posta in liquidazione la gestione
fuori  bilancio  istituita  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno
denominata  «Corsi  di  formazione dei segretari comunali» ex art. 42
legge  8 giugno  1962,  n.  604,  presso  l'ufficio  territoriale del
Governo di Avellino;
    Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della
gestione fuori bilancio sopra specificata;
    Accertato  che  le  operazioni  di  liquidazione  della  predetta
gestione  fuori  bilancio  sono  state  ultimate,  per  cui,  a norma
dell'art.  13  della  legge  n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un avanzo finale di euro 7.892,28;
    Atteso  che  per  l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione fuori bilancio
«Corsi  di  formazione  dei  segretari  comunali»  ex  art.  42 legge
8 giugno  1962,  n. 604, presso l'ufficio territoriale del Governo di
Avellino e' chiusa a tutti gli effetti.