IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  soppressione  e la
liquidazione  degli  enti  di  diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  l'art.  77  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale e' stata soppressa la Cassa mutua di malattia per gli esercenti
attivita' commerciali di Viterbo;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione della cassa mutua
sopra  indicata  sono  state  ultimate, per cui, a norma dell'art. 13
della  legge  4 dicembre  1956,  n.  1404, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della Cassa mutua medesima;
    Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un disavanzo finale di liquidazione di euro 240.898,47;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per
gli  esercenti attivita' commerciali di Viterbo e' chiusa a tutti gli
effetti.