IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  soppressione  e la
liquidazione  degli  enti  di  diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
    Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 luglio  1977, concernente la
nomina  dei  commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani  e per i
coltivatori diretti;
    Visto  l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro,  di  cui  alla  succitata  legge  n. 1404/1956, provvede alla
prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;
    Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
    Vista   la   direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  legge  22 novembre  1954,  n.  1136,  istitutiva della
Federazione   nazionale  e  delle  casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
    Visti  gli  atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per i coltivatori diretti di Arezzo;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
    Considerato  che  il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con   un   disavanzo  di  euro  22.405,89  ripianato  con  interventi
finanziari a carico del conto corrente infruttifero n. 21108 (ex 597)
di cui all'art 77 della citata legge n. 833/1978;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per
i coltivatori diretti di Arezzo e' chiusa a tutti gli effetti.