IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
    Visto  l'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto  l'art.  5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96;
    Visto  l'art.  54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che  estende  le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
    Visto   il   decreto  ministeriale  3 luglio  2000  e  successive
modifiche  e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive
per  la  concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive  nelle  aree  depresse  ai  sensi  della predetta legge n.
488/1992   che,   in   particolare,   al   punto 5.c4,  prevede,  per
l'assegnazione  delle risorse, la formazione di graduatorie regionali
ordinarie e speciali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 ottobre  1995,  n. 527, e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
«regolamento»,  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto,  in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato regolamento
che   attribuisce   al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   ora   Ministero  delle  attivita'  produttive  la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
    Viste  le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato  e  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  n. 900047 del 25 gennaio 2001, n. 900919 del 12 settembre
2001,  n.  900940 del 1° ottobre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002,
n. 900012 del 14 gennaio 2002 e n. 900345 del 19 settembre 2002;
    Visti  i  decreti  ministeriali del 17 luglio 2002 e del 9 maggio
2003  con  i  quali sono stati fissati i termini per la presentazione
delle domande relative al bando del «settore commercio» del 2002;
    Visti  i  decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre
2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state
fissate  le  misure  massime consentite relative alle agevolazioni di
cui  alla  citata  legge  n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati
pubblicati  gli  elenchi  delle  aree  ammissibili  delle  regioni  e
province autonome del centro-nord;
    Vista  la  legge  28 dicembre  2001, n. 448, che, alla tabella D,
assegna  1.839.498.000 euro di risorse nazionali al finanziamento dei
bandi della legge n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;
    Vista la delibera del CIPE del 14 febbraio 2002 con la quale sono
stati  fissati  i criteri di riparto su base regionale delle suddette
risorse finanziarie;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
17 luglio 2002 che, dei suddetti 1.839.498.000 euro, ha assegnato, in
via  programmatica,  al  bando  del  «settore  commercio»  del  2002,
55.184.940  euro (pari al 3% delle risorse disponibili), di cui l'85%
alle  regioni  dell'obiettivo  1  ed  il  15% alle regioni e province
autonome del centro-nord;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
3 luglio  2003 che, in sede di utilizzo delle economie delle leggi n.
64/1986  e  n.  488/1992 accertate alla data del decreto medesimo, ha
assegnato   ulteriori  risorse  finanziarie  al  bando  del  «settore
commercio» del 2002 pari a 25,0 milioni di euro;
    Considerato  che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei
criteri  di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal
CIPE  con  la  richiamata  delibera  del 14 febbraio 2002, le risorse
risultano cosi' ripartite (in milioni di euro):

           ---->  Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O.  <----

    Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  20  luglio  1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992  per  le  spese  di funzionamento connesse alle attivita' ed
agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli
interventi  previsti  dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, per
quanto  di  competenza  del bando del «settore commercio», a 80.184,9
euro;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
17 dicembre  2002  con  il  quale  sono  state  approvate le proposte
formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano
concernenti  le  priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per
l'indicatore  regionale  validi  per il bando del «settore commercio»
del  2002,  nonche'  la  formazione  delle  graduatorie speciali e le
risorse   finanziarie   alle   stesse   destinate   come  di  seguito
specificato:

           ---->  Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O.  <----

    Considerato  che,  sulla  base  di  tutto  quanto  precede,  sono
assegnate  a  ciascuna  regione, per il bando del «settore commercio»
del 2002, le seguenti risorse finanziarie (in milioni di euro):

           ---->  Vedere TABELLA a pag. 74 del S.O.  <----

    Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del citato decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative
di  cui  in  premessa  per  il  bando  del  2002  (16°)  del  settore
commercio", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/35 al presente decreto.
    2.  Al  fine  di  facilitare  la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le
opportune  note  esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le
iniziative   ammissibili,   ordinate  per  numero  di  progetto,  con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.