Premessa.
    La  Convenzione  de  L'Aja  del 29 maggio 1993 «per la tutela dei
minori  e la cooperazione in materia di adozione internazionale», che
lo  Stato  italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998, n. 476,
pone  tra  gli  obiettivi  piu' significativi l'obbligo per gli Stati
firmatari  e  ratificanti  di  inserire  tra  le  priorita' politiche
«misure  appropriate  per  consentire  la permanenza del minore nella
famiglia di origine».
    La  Commissione  per  le adozioni internazionali, quale Autorita'
centrale  cui  sono  state attribuiti poteri e funzioni diversificate
(di  politica  generale,  di  amministrazione  e  controllo) ha fatto
proprio l'impegno assunto dall'Italia e - nell'ambito delle attivita'
di  coordinamento  delle Amministrazioni centrali e periferiche nella
materia  di  competenza e in collaborazione con le organizzazioni del
privato  sociale  -  ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo
progettuale  degli  interventi  e  la  messa  in  rete  di  tutte  le
competenze  connesse  alle  politiche  che  interessano l'adozione di
minori   stranieri.   Tale  scelta  e'  avvertita  come  esigenza  di
coinvolgimento  sia  degli  enti  autorizzati  allo svolgimento delle
procedure   di   assistenza   delle  coppie  sia  di  altri  soggetti
istituzionali  impegnati  sul  versante  della protezione dei diritti
dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  nel  quadro  culturale disegnato
dalle Convenzioni internazionali.
    In   tale   programma   si  collocano  le  scelte  operate  dalla
Commissione  per  le adozioni internazionali inerenti rispettivamente
lo  stanziamento  per  il finanziamento di progetti di sussidiarieta'
per  l'ammontare  di  euro 1.032.951,14, deliberato in data 25 luglio
2003, e l'approvazione del presente bando in data 12 novembre 2003.
    La   Commissione,   attraverso   tali  provvedimenti,  ha  inteso
proseguire,  ampliandola,  la  collaborazione  avviata  con  gli enti
autorizzati  negli  anni  2001-2002-2003,  che rivelatasi positiva; i
progetti  dovranno  riguardare  le  seguenti  aree geografiche: Paesi
dell'Europa Orientale, Sud America, Asia e Africa. Alla realizzazione
di  ciascun  progetto  sono chiamati a concorrere tutti gli enti che,
alla  data  del 31 dicembre 2003, risultano essere stati autorizzati,
ai  sensi  dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998,
n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.
    Nella realizzazione di ciascun progetto deve concorrere un numero
di enti non inferiore a tre.
    La  ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni
internazionali,   riferita   a   ciascun  progetto  approvato,  sara'
proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente
impegnati  dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a
disposizione.  Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri
organismi  pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al
momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento  e',  pertanto,  necessario conoscere, fin dall'inizio,
come  si  articola  tra  i vari attori coinvolti la partecipazione al
progetto.
Contenuti e soggetti partecipanti.
    Si ribadisce che:
      i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel
Paese  di  origine,  mediante  la  realizzazione  di  interventi  che
permettano  loro  di  rimanere  nella  propria  famiglia  e,  piu' in
generale, nella comunita' di appartenenza;
      la  presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti
autorizzati  ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998,
n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e
privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del
coordinatore di progetto.
    Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
      1) gli enti autorizzati realizzatori;
      2)   le  altre  organizzazioni  che  operano  nel  campo  della
protezione di minori concorrenti alla realizzazione;
      3) le istituzioni aderenti:
        amministrazioni centrali;
        regioni;
        enti locali;
        organismi internazionali;
        comunita' europea;
      4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
      5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;
      6)   eventuali   organismi   stranieri  coinvolti  (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori, ecc.);
      7) il costo del progetto:
        le risorse umane;
        i mezzi strumentali;
      8) la durata del progetto:
        le fasi intermedie di realizzazione;
        la data prevista per la conclusione del progetto. Nel caso la
durata  prevista  sia  superiore  al periodo considerato (2004-2005),
occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il
31 dicembre 2004 e quali entro il 30 giugno 2005.
Modalita' e termini di presentazione del progetto.
    I  progetti  devono essere presentati in triplice originale e due
copie,  firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al
progetto e dal coordinatore di progetto.
    Essi   dovranno   pervenire  alla  Commissione  per  le  adozioni
internazionali,  via Barberini, 38 - 00187 Roma, entro e non oltre 90
giorni   dalla   pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    Ogni  progetto  deve  articolarsi in una prima parte illustrativa
delle  finalita'  e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti
gli altri elementi indicati nel presente bando.
    Il  progetto  deve essere altresi' corredato di una dichiarazione
del   coordinatore   di   progetto  che  attesti,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  nessuno degli enti autorizzati presentatori ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione
deve emergere, altresi', chiaramente se il progetto e' da realizzarsi
con  il  contributo  di  altri  organismi pubblici e, in questo caso,
l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
    La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali  esaminera'  e
approvera' entro i 90 giorni successivi, alla scadenza del termine di
presentazione,  i  progetti  che  meglio realizzano gli obiettivi del
presente bando.
    La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
valutazione, privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
      a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella
famiglia  di  origine,  in  affidamento  etero  familiare  o  in casa
famiglia;
      b) l'aiuto  alle  madri  adolescenti  per  acquisire competenza
genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
      c)  la  riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante
costituzione  di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile
per  adolescenti  e/o  «focolari»,  ove possa svilupparsi un corretto
processo educativo;
      d) la   prevenzione   di  patologie  caratteristiche  dell'area
geografica  di  riferimento,  la cura e l'assistenza medica di minori
colpiti  da  malattie  che  ne  compromettono  l'accoglienza  sia  in
affidamento sia in adozione;
      e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
      f) la  valorizzazione  di  risorse  locali e di istituzioni del
Paese  ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni
successivi  il  proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non
si  vanifichi  il  beneficio  dell'intervento  svolto e delle risorse
impegnate.
    La  Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di
approvazione,  ripartira'  lo stanziamento previsto in relazione alla
complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
    Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la
presentazione  di  un  numero limitato di progetti che veda coinvolti
piu'  enti,  i  quali  dovranno  tenere  conto  della  disponibilita'
complessiva delle risorse previste dal presente bando.
Raccomandazioni e limitazioni.
    La Commissione per le adozioni internazionali come nei precedenti
bandi  ha  scelto  quali principali destinatari del finanziamento gli
enti  autorizzati,  cui  possono associarsi altri soggetti pubblici e
privati,  ritenendo  che  la  responsabilita'  di  predisposizione  e
realizzazione   di   siffatti   progetti   sia   prioritariamente  da
riconoscersi  agli  enti  medesimi;  saranno pertanto esclusi da ogni
valutazione  i  progetti  presentati da amministrazioni pubbliche e/o
private in qualita' di capi-progetto.
    Si  sottolinea,  inoltre,  che  per  le  esigenze  connesse  alle
necessarie  verifiche  successive  da parte degli organi di controllo
non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni
immobili  ne'  quelle  riguardanti  l'acquisto di beni deperibili e/o
strumentali di facile consumo.
    Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata
superiore a due anni.
Modalita' di erogazione del finanziamento.
    Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per la
corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di
approvazione   dei   progetti,   verra'   data   comunicazione  della
ripartizione,  dell'oggetto  e  dei  destinatari dei finanziamenti in
Gazzetta  Ufficiale  e nel sito web della Commissione per le adozioni
internazionali.
    L'erogazione  del finanziamento, successivamente all'approvazione
da parte degli organi di controllo, si articolera' come di seguito:
      a) il  25%  dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
      b) il  50%  dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;
      c) il  rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali,
a  seguito  di  presentazione  di  relazione  da  cui risulti che gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
    Per   la   formalizzazione   del   credito  l'ente  capo-progetto
presentera'  la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere a),
b)   e   c),   onde  consentire  alla  Commissione  per  le  adozioni
internazionali  ogni  valutazione  prima  di  dare il nulla osta alla
liquidazione.
    Ogni relazione dovra' essere corredata da fattura per gli importi
percentuali  di  cui  alle  lettere  a),  b),  e  c)  del  precedente
capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa.
    Gli  enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal
prestare   cauzione   ai  sensi  dell'art.  54  del  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli   importi   relativi   alle  singole  prestazioni  e  l'ammontare
complessivo  del  finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
    Si  dispone  la  pubblicazione  del  presente  bando  in Gazzetta
Ufficiale e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art.
39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.
      Roma, 12 novembre 2003
                                               La presidente: Cavallo