IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  comitato  promotore  per  il
riconoscimento  del  marchio  ad indicazione geografica protetta Kiwi
Latina,  con  sede in Latina, via Umberto I n. 80, intesa ad ottenere
la   registrazione   della  denominazione  «Kiwi  Latina»,  ai  sensi
dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62740 del 19 maggio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza  con  la  quale  il  comitato  promotore  per  il
riconoscimento  del  marchio  ad indicazione geografica protetta Kiwi
Latina,  ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5  del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come
integrato  all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati   all'utilizzazione   della  denominazione  «Kiwi
Latina»,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal comitato promotore
per  il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta
Kiwi  Latina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della denominazione «Kiwi Latina», secondo il disciplinare
di  produzione  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Kiwi Latina».