IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 ottobre  2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre
2001,  con il quale autorizza il laboratorio denominato Biolab S.p.a.
ad  eseguire  per  l'intero  territorio  nazionale,  al  rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il
predetto  laboratorio,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della
esportazione;
  Considerato  che  il  laboratorio  sopra  indicato, con nota del 20
ottobre  2003,  comunica  la  variazione  dell'elenco  delle prove di
analisi;
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver
ottenuto  l'accreditamento  per  altre  prove di analisi da organismo
accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
  Ritenuta  la  necessita'  di integrare le prove di analisi indicate
nell'allegato del decreto 9 ottobre 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  prove  di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e'
autorizzato sono integrate dalle seguenti:
    acido sorbico;
    anidride solforosa libera e totale;
    cloruri;
    densita' relativa a 20° C;
    solfati.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate