IL  CONSIGLIO  REGIONALE  Ha  approvato  IL  PRESIDENTE  DELLA GIUNTA
                         REGIONALE Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
    1.   Per   l'anno  2004,  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  di  cui
all'art.   50  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446
«Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
all'IRPEF  e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della  disciplina dei tributi locali» e successive
modificazioni, e' fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:
      a) fino a euro 15.000,00 - 1,2 per cento;
      b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento;
      c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento;
      d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento;
      e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento.
    2.  Fermo  restando  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 3 della
legge  regionale  22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di
tributi   regionali»,   a   decorrere   dall'anno   2004   l'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  e' fissata nella misura dello
0,9 per cento per:
      a)   i   soggetti   aventi   un  reddito  imponibile,  ai  fini
dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 14.500,00;
      b)   i   soggetti   aventi   un  reddito  imponibile,  ai  fini
dell'addizionale  regionale all'IRPEF non superiore a euro 15.000,00,
derivante  da  pensioni  di  ogni genere ed eventualmente dal reddito
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  sue
pertinenze.