IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF 1. Per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, e' fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF: a) fino a euro 15.000,00 - 1,2 per cento; b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento; c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento; d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento; e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali», a decorrere dall'anno 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' fissata nella misura dello 0,9 per cento per: a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 14.500,00; b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.